FAQ – Requisiti richiesti
1) A chi sono rivolte le agevolazioni?
• Alle micro e piccole imprese con sede legale e operativa in Italia, costituite – nel rispetto dei vincoli definiti dal Regolamento GBER - da non più di 60 mesi dalla presentazione della domanda, i cui soci dimostrano di possedere i requisiti soggettivi (età e/o sesso) previsti dalla normativa. Nel caso di imprese non residenti sul territorio italiano la disponibilità di almeno una sede operativa nel territorio nazionale deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione delle agevolazioni.
• Alle persone fisiche che vogliono costituire una società purché, entro 45 giorni dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni, dimostrino l’avvenuta costituzione della società e il possesso dei requisiti.
2) Quali sono i requisiti previsti dalla normativa di riferimento e dal Regolamento GBER per le società costituite per accedere alle agevolazioni?
Possono presentare domanda le micro e piccole imprese che non si trovano in uno stato di difficoltà e, limitatamente alle società costituite da meno di 36 mesi, che:
• Non hanno ancora distribuito utili;
• non hanno rilevato l'attività di un'altra impresa, a meno che il fatturato dell'attività rilevata non rappresenti meno del 10 % del fatturato realizzato dall'impresa ammissibile nell'esercizio precedente l'acquisizione;
• non hanno acquisito un'altra impresa o non sono state costituite mediante concentrazione, a meno che il fatturato dell'impresa acquisita non rappresenti meno del 10 % del fatturato dell'impresa ammissibile nell'esercizio precedente l'acquisizione o il fatturato dell'impresa costituita mediante concentrazione non sia superiore di più del 10 % al fatturato combinato realizzato dalle imprese partecipanti alla concentrazione nell'esercizio precedente la concentrazione. In deroga alla predetta esclusione, sono ammissibili le imprese costituite a seguito di concentrazione tra imprese ammissibili (in possesso, quindi, dei requisiti precedentemente indicati).
3) Cosa si intende per micro e piccole imprese?
La dimensione delle imprese dipende dal numero degli occupati in organico, dal fatturato annuo e/o dal totale di bilancio, sulla base dei criteri indicati nell’allegato 1 al Regolamento GBER e in base alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, recepita con DM del 18/4/2005.
Tipo |
Occupati (ULA) |
|
Fatturato |
|
Totale bilancio (in milioni di euro) |
Piccola impresa |
meno di 50 |
e |
≤ 10 |
oppure |
≤ 10 |
Microimpresa |
meno di 10 |
e |
≤ 2 |
oppure |
≤ 2 |
4) Cosa vuol dire “oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione”?
La società deve dimostrare, alla data di presentazione della domanda, il rispetto del criterio numerico e di quello sulle quote di partecipazione.
Caso |
Numero soci |
Socio uomo 18-35 anni (con % quote detenute) |
Socio donna (con % quote detenute) |
Altro socio (con % quote detenute) |
Requisito soggettivo soddisfatto |
A |
3 |
|
2 70% |
1 30% |
SI |
B |
3 |
1 20% |
1 31% |
1 49% |
SI |
C |
2 |
|
2 100% |
|
SI |
D |
2 |
1 95% |
1 5% |
|
SI |
E |
2 |
|
1 50% |
1 50% |
NO |
F |
3 |
1 15% |
1 35% |
1 50% |
NO |
G |
2 |
1 20% |
1 80% |
NO |
5) Com’è da intendersi il requisito dell’età tra 18 e 35 anni?
Si intende che, alla data di presentazione della domanda, bisogna avere 18 anni già compiuti e non aver ancora compito 36 anni.
6) Le donne devono avere massimo 35 anni?
No, è sufficiente che siano maggiorenni.
7) Quali requisiti deve avere un cittadino extracomunitario per richiedere le agevolazioni?
I cittadini extracomunitari con il ruolo di soci, amministratori, legali rappresentanti, oppure che assumono una carica amministrativa, devono essere regolarmente residenti in Italia e in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di legge (età e sesso) e di un permesso di soggiorno in corso di validità per almeno 12 mesi, rilasciato per motivi di:
• lavoro autonomo (cioè per un'attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, per costituire società di capitali o di persone o per accedere a cariche societarie);
• formazione professionale (ovvero per uno dei seguenti motivi: lavoro subordinato; attesa di occupazione; motivi familiari; motivi umanitari - status di rifugiato -), da convertire successivamente (per poter stipulare il contratto di finanziamento) in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, presentando una domanda online allo Sportello Unico per l’immigrazione della Prefettura competente (entro il termine indicato dal Decreto Flussi).
8) Quali sono le forme giuridiche consentite?
Le società di persone e di capitali, ivi incluse le società cooperative e le cooperative sociali, che esercitano in via esclusiva o principale attività economica in forma di impresa (c.d. “enti commerciali”), obbligate oltre che all’iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.), all’iscrizione al Registro delle Imprese (RI). Sono escluse le ditte individuali, le società semplici, le società di fatto.
9) In che modo la società può attestare di non trovarsi nelle condizioni previste al capo I - art. 2 punto 18) del Regolamento GBER (impresa in difficoltà)?
La società, in sede di presentazione della domanda, dichiara tramite l’allegato “Dichiarazione riepilogativa” disponibile nella sezione “Presenta la domanda” la non ricorrenza della fattispecie “impresa in difficoltà”.
10) Una società o un gruppo di persone può presentare più di una domanda?
Sì, a condizione che le domande presentate facciano riferimento a progetti imprenditoriali diversi
11) Una persona può far parte in qualità di socio di più società richiedenti le agevolazioni?
Sì.
12) Cosa si intende per società costituita da non più di 60 mesi?
La data di costituzione per le società di persone coincide con la data dell’atto costitutivo; per le società di capitali, con la data di iscrizione presso la CCIAA competente.
13) La società inattiva può presentare domanda a prescindere dalla data di costituzione?
No, la società deve essere costituita da non più di 60 mesi.
14) Una società costituita da oltre 36 mesi, ma inattiva, può presentare domanda a valere delle agevolazioni previste al CAPO II?
No, l’inattività di una società non produce effetti sui requisiti di accesso (data costituzione società).
15) Ci sono limitazioni territoriali?
No, sono agevolabili programmi di investimento realizzati su tutto il territorio nazionale.
16) La sede legale e la sede operativa della società, o della futura società nel caso di un team di persone fisiche proponenti, devono trovarsi nello stesso Comune?
No, possono trovarsi anche in Comuni o Regioni diverse.
FAQ – Presentazione della domanda
1) C’è una scadenza per la presentazione della domanda?
No, ON – Oltre Nuove imprese a tasso zero è una misura a sportello: questo vuol dire che le domande possono essere presentate fino a quando ci sono fondi disponibili.
2) Come posso presentare la domanda?
Esclusivamente on line, accedendo all’area riservata sul sito web di Invitalia tramite Sistema di Identificazione Digitale.
3) Chi deve compilare la domanda?
La domanda di ammissione alle agevolazioni dovrà essere compilata dal rappresentante legale o socio per le imprese costituite, dal referente o da uno dei membri che comporranno la futura compagine sociale in caso di imprese non costituite.
Il sistema informatico verificherà, al momento della presentazione della domanda, la presenza del compilatore nella compagine, in caso di controllo negativo non sarà possibile presentare la domanda.
4) È sufficiente compilare la domanda online?
No, la compilazione della domanda online rappresenta solo il primo step. Una volta compilata, la domanda dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della società proponente o da uno dei membri che comporranno la futura compagine sociale.
Dovrà inoltre essere predisposta l’ulteriore documentazione prevista nella Circolare 08 aprile 2021, n. 117378 (8.7). Le domande presentate secondo modalità non conformi a quelle indicate nella circolare e non corredate della documentazione di cui ai punti 8.6 e 8.7 della circolare medesima, non saranno prese in esame.
5) Come posso firmare digitalmente la domanda?
Per firmare digitalmente la domanda è necessario dotarsi preventivamente della firma digitale. Avvertenze per la verifica delle firme digitali: per verificare la validità della propria firma digitale, si consiglia di utilizzare gli strumenti indicati dalla Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) al seguente link.
6) In cosa consiste la domanda di ammissione alle agevolazioni?
La domanda di ammissione alle agevolazioni redatta on-line sulla base dello schema disponibile nella sezione “Presenta la domanda” deve contenere:
• dati e profilo del proponente
• descrizione dell’attività proposta e gli elementi utili a determinare il costo del programma, la funzionalità e la coerenza delle spese di investimento oggetto del programma e l’idoneità della sede individuata
• descrizione dei criteri di quantificazione delle esigenze di capitale circolante
• analisi del mercato e relative strategie
• aspetti tecnico-produttivi e organizzativi
• aspetti economico-finanziari
È altresì parte integrante della domanda di ammissione alle agevolazioni la documentazione richiesta in allegato (vedi facsimile di domanda).
7) Come devo redigere le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in fase di presentazione della domanda e nelle successive fasi del procedimento?
Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà devono essere rese ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni. È sufficiente utilizzare gli schemi che saranno disponibili da Invitalia e seguire le istruzioni in essi contenute.
8) Per presentare la domanda devo avere un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)?
Sì, nella domanda deve essere indicato un indirizzo PEC, a cui Invitalia invia tutte le comunicazioni previste nella Circolare 08 aprile 2021, n. 117378. In caso di società già costituita al momento della presentazione della domanda, la PEC deve essere attivata in capo alla stessa società.
9) La PEC indicata nella domanda deve rispettare particolari requisiti?
La PEC deve consentire di comunicare anche con soggetti privati. Non sono pertanto adatte le PEC governative (quelle con estensione @pec.gov.it), in quanto consentono la comunicazione solo tra cittadino e Pubblica Amministrazione.
FAQ – Valutazione della domanda
1) Come si svolge la valutazione?
La valutazione prevede la verifica dei requisiti formali e un esame di merito. La prima consiste nell’accertare il possesso, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di legge sia da parte dei proponenti che dell’iniziativa imprenditoriale come indicato ai punti 4 e 5 della Circolare 08 aprile 2021, n. 117378, mentre la valutazione di merito comprende:
• un primo colloquio obbligatorio con gli esperti di Invitalia per approfondire tutti gli aspetti descritti nel piano d’impresa. Tali aspetti vengono valutati con un punteggio sulla base dei criteri indicati al punto 9.4 della suddetta Circolare, come articolati nei criteri di valutazione a), b) e c) dell’allegato 1 della Circolare stessa;
• un secondo colloquio di approfondimento obbligatorio, solo in caso di esito positivo della prima valutazione, per approfondire gli aspetti indicati al punto 9.9 della suddetta Circolare, come articolati nei criteri di valutazione d) ed e) dell’allegato 1 della Circolare stessa.
2) Qual è la documentazione propedeutica alla partecipazione del secondo colloquio istruttorio?
A seguito del primo esito positivo, l’Agenzia invita il soggetto proponente a trasmettere sulla base dello schema disponibile alla pagina “Modulistica seconda fase di valutazione” il format di approfondimento tecnico/economico finanziario.
E’ altresì parte integrante del format di approfondimento tecnico/economico finanziario la documentazione richiesta in allegato (vedi facsimile del format di approfondimento).
3) Quanto tempo si ha a disposizione per presentare la documentazione di approfondimento propedeutica alla partecipazione del secondo colloquio istruttorio?
La documentazione dovrà essere trasmessa entro e non oltre 30 giorni dalla data di comunicazione del primo esito positivo. Trascorso tale termine, non sarà più possibile accedere all’area riservata ai fini della compilazione/caricamento della documentazione con conseguente decadenza della domanda.
4) Il carattere innovativo dell’iniziativa proposta è determinante ai fini dell’ammissibilità del progetto?
No. In considerazione del fatto che l’assenza di innovazione non pregiudica l’esito positivo del progetto, si evidenzia che il soggetto proponente dovrà riservare attenzione a tale aspetto solo in presenza di elementi che introducono un vero e proprio plus in termini di innovazione.
Ove l’Agenzia ne riconosca il valore, l’impatto e la rilevanza rispetto agli obiettivi di progetto, i progetti che introducono soluzioni innovative sotto il profilo organizzativo, produttivo o commerciale, ottengono una premialità, in termini di un punteggio aggiuntivo di complessivi punti 1, distribuiti proporzionalmente sul parametro B1 e B2.
5) Se l’impresa proponente è una start-up innovativa rientra di diritto nella premialità?
No. Il carattere innovativo del progetto sarà oggetto di valutazione da parte dell’Agenzia, secondo i criteri indicati al punto precedente.
6) L’assegnazione dei punteggi serve a formare una graduatoria delle domande?
No, non esistono graduatorie. Ogni domanda viene valutata indipendentemente dalle altre e viene ammessa solo se per ognuno dei criteri di valutazione viene raggiunto il punteggio minimo indicato nell’allegato 1 della Circolare.
7) È ammissibile un’attività di agriturismo?
Sì, a condizione che la società proponente sia già costituita e attiva nella produzione primaria di prodotti agricoli di cui all’Allegato I del TFUE. Resta inteso che per tali iniziative, l’impresa dovrà garantire una contabilità separata, per tenere distinte le diverse gestioni .
8) In cosa consiste la comunicazione dei motivi ostativi?
La comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda viene inviata da Invitalia se la documentazione presentata non rispetta i requisiti formali e/o uno o più criteri di valutazione. La comunicazione descrive le carenze e/o le criticità rilevate nell’iter di valutazione. Il proponente può rispondere entro 10 giorni con delle controdeduzioni scritte, che comportano un supplemento di istruttoria. Se le informazioni fornite consentono di superare le carenze/criticità, Invitalia adotta la delibera di ammissione; in caso contrario, Invitalia adotta la delibera di non ammissione alle agevolazioni, dandone comunicazione al proponente entro 10 giorni dall’adozione del provvedimento.
9) Cosa si intende per progetto “auto-consistente”?
Ogni domanda di agevolazione deve essere collegata a un solo programma di investimento, che risulti organico e funzionale all’avvio del progetto. Uno stesso programma non può essere suddiviso in più domande di agevolazione.
Se il programma di investimento prevede una spesa superiore a 1.500.000/3.000.000 euro, non potrà essere suddiviso in più domande.
Una stessa domanda di agevolazione può prevedere l’avvio su più sedi se e solo se è dimostrato che gli investimenti sono funzionalmente dipendenti tra di loro.
FAQ – Agevolazioni e spese ammissibili
1) Le agevolazioni possono essere cumulate con altre tipologie di aiuto?
Si, nel rispetto dei limiti previsti dal GBER. Resta inteso che le spese oggetto del programma di investimenti ammesso alle agevolazioni, potranno essere oggetto di ulteriori aiuti solo per la parte non coperta dalle agevolazioni a valere sulla presente misura e nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di stato.
2) Come posso calcolare la quota del contributo a fondo perduto rispetto al finanziamento agevolato?
Per il calcolo delle agevolazioni concedibili (fondo perduto + finanziamento agevolato) si rimanda al foglio di calcolo messo a disposizione dall’Agenzia nella sezione “Presenta la domanda”.
Resta inteso che il contributo a fondo perduto è concesso nei limiti delle risorse disponibili alla data della delibera di ammissione alle agevolazioni. In caso di esaurimento delle predette risorse, le agevolazioni sono concesse dal Soggetto gestore nella sola forma di finanziamento agevolato.
3) Le spese assimilabili ai costi del personale sono agevolabili nel capitale circolante?
No.
4) Il limite di € 1.500.000 sulle spese ammissibili riguarda solo gli investimenti?
No, il limite di € 1.500.000 comprende le spese richieste rispetto agli investimenti e al capitale circolante.
5) E’ ammissibile l’acquisto dell’immobile?
L’acquisto dell’immobile, sede dell’iniziativa di progetto, rientra tra le spese ammissibili per un importo non superiore al 40% dell’investimento complessivamente ammissibile se l’impresa:
• è costituita da più di 36 mesi (e non oltre i 60 mesi) dalla data di presentazione della domanda;
• opera nel settore turistico;
• ha sostenuto/sosterrà la spesa dopo la presentazione della domanda;
• dimostra che l’acquisto dell’immobile rientra in un progetto di nuovo impianto, ampliamento, diversificazione, trasformazione radicale.
Resta inteso che l’eventuale differenza tra il costo dell’immobile e le agevolazioni concedibili per tale macrovoce di spesa, dovrà essere sostenuta dell’impresa mediante l’utilizzo di mezzi propri e/o di terzi.
6) Cosa si intende per opere murarie e assimilate?
Per tutte le iniziative presentate a valere sul CAPO II e CAPO III del Decreto, nell’ambito della macrovoce “opere murarie e assimilate”, rientrano tutti gli interventi edilizi realizzati su un immobile esistente e finalizzati al consolidamento, alla manutenzione, al ripristino, all’adeguamento funzionale dell’immobile destinato alla sede operativa (ivi inclusi gli impianti generali, quali l’impianto elettrico, idraulico, etc…), nonché gli interventi di nuova costruzione.
7) Quali sono le strutture mobili e/o i prefabbricati e/o gli impianti a servizio esclusivo dell’iniziativa agevolata amovibili e strettamente funzionali al raggiungimento degli obiettivi del programma agevolato ammissibili nell’ambito della macrovoce “macchinari, impianti ed attrezzature”?
Per tutte le iniziative presentate a valere sul CAPO II e CAPO III del Decreto, nell’ambito della macrovoce “macchinari, impianti ed attrezzature”, rientrano gli investimenti amovibili (intesi come strutture fungibili, asportabili e ricollocabili in altra sede) e strettamente funzionali al processo di produzione /erogazione del servizio ivi inclusi, a titolo esemplificativo:
• le case mobili e le strutture prefabbricate potenzialmente amovibili e ricollocabili in altra sede impiegate nell’ambito del settore turistico-ricettivo;
• le attrezzature “speciali” nell’ambito di impianti sportivi (es. pareti d’arrampicata, pavimentazioni e coperture tecniche, etc…);
• gli impianti di produzione di energia (es. fotovoltaico, pale eoliche, cogeneratori, trigeneratori);
• gli impianti di riscaldamento/condizionamento/purificazione dell’aria (macchinari in senso stretto, quali caldaia, split, motori, etc…), esclusi gli interventi edili di predisposizione (canalizzazione, tracce, tubature, etc…)
• gazebi, pergolati e tensostrutture potenzialmente amovibili e ricollocabili in altra sede.
8) Cosa si intende per licenze?
Per tutte le iniziative presentate a valere sul CAPO II e CAPO III del Decreto, la voce di spesa “licenze” si riferisce esclusivamente alle spese relative all’acquisto di licenze d’uso del brevetto connesse all’investimento e funzionali all’avvio dell’attività e non anche alla possibilità di acquistare licenze d’esercizio funzionali all’avvio.
9) Sono finanziabili i mezzi di trasporto?
Si, purché strettamente necessari al ciclo di produzione o all’erogazione dei servizi oggetto del programma di spesa agevolato.
10) Può essere oggetto di richiesta di agevolazione un bene acquistato mediante un contratto di leasing?
La norma prevede che siano agevolabili le spese riferite all’acquisto di beni nuovi. In questa categoria sono ricompresi i beni nuovi acquistati mediante contratto di leasing con obbligo di riscatto entro il termine di ultimazione del programma degli investimenti così come previsto dal contratto di concessione delle agevolazioni. I beni sono agevolabili solo una volta che entrano nel patrimonio aziendale, tra i beni ad utilità pluriennale.
Resta inteso che la mera locazione finanziaria del macchinario non si configura come spesa ammissibile; pertanto, i canoni di leasing antecedenti al riscatto sono agevolabili a titolo di capitale circolante.
11) Sono ammissibili le spese sostenute tramite c/c personale dei soci?
No. La circolare precisa che sono ammissibili le spese sostenute attraverso il c/c aziendale ai fini della tracciabilità dei pagamenti.
12) Quali settori sono esclusi?
Gli unici settori esclusi dalle agevolazioni sono quelli previsti dalla disciplina comunitaria. In particolare: pesca, acquacoltura e produzione primaria di prodotti agricoli, carboniero di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio. Sono inoltre escluse le attività connesse all’esportazione.
13) Quali spese non sono ammesse alle agevolazioni?
Non sono ammesse le spese riferite a commesse interne, investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature, le spese effettuate mediante il cosiddetto “contratto chiavi in mano”, le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, imposte e tasse, beni o servizi acquistati da terzi che hanno relazioni con la società acquirente.
Per le imprese che presentano domanda a valere sul capo II del Decreto, sono altresì non ammesse alle agevolazioni le forniture per le quali sono state emesse dai fornitori delle fatture di acconto in data antecedente la presentazione della domanda; in tal caso, infatti, è l’intera fornitura (rif. fatture di acconto e saldo) che non è ammissibile a prescindere dalla data della fattura di saldo.
14) E’ possibile presentare un progetto di ampliamento/diversificazione della propria attività ovvero di nuovo impianto attraverso il rilevamento di un’attività esistente o di uno specifico ramo d’azienda (cessione)?
Si, è possibile per le imprese di cui al Capo III del Decreto e per le imprese di cui al Capo II nei casi previsti dal regolamento GBER (cfr. FAQ 2 - CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA ).
Tuttavia, si specifica che la misura ON – Nuove Imprese a tasso zero non può agevolare beni usati né i costi sostenuti per la rilevazione di detti attivi anche se sostenuti dopo la presentazione della domanda.
15) È ammissibile un progetto che trae la sua origine da un contratto di affitto di ramo d’azienda? Il canone di affitto di ramo d’azienda può essere finanziato?
Sì , il canone di affitto del ramo d’azienda in godimento rientra tra le spese agevolabili nel capitale circolante purché i contraenti rispettino i vincoli descritti all’art. 6.6 lett. b) della Circolare.
16) Nel caso in cui la domanda sia stata presentata da un gruppo di proponenti non costituiti in forma societaria, è possibile cambiare in iter la composizione sia in termini di soggetti che di quote?
La Circolare, a tal proposito, dispone che per procedere con la sottoscrizione del contratto di concessione delle agevolazioni, il gruppo proponente deve costituire una società che rispecchi la configurazione approvata in sede di valutazione. Ciò significa che non è possibile apportare modifiche che facciano venir meno la presenza di una o più persone facenti parte del gruppo proponente valutato.
Ciò premesso, l’Agenzia si rende disponibile a valutare eventuali variazioni determinate dall’ingresso di ulteriori soggetti rispetto al gruppo valutato in fase istruttoria e/o da eventuale ridistribuzione delle quote di partecipazione tra i proponenti originari, che non alterino i requisiti soggettivi di accesso di cui al punto 4.1 lett. d) della Circolare verificati alla data di presentazione della domanda.
FAQ - Post ammissione
1) Ho ricevuto la comunicazione di ammissione alle agevolazioni, cosa devo fare?
Entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione è necessario presentare la documentazione per la stipula del contratto di finanziamento agevolato. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
• documentazione comprovante la costituzione della società e il possesso dei requisiti (nel caso di domanda presentata da team di persone fisiche)
• titolo di disponibilità dell’immobile
• eventuale relazione notarile ventennale relativa all’immobile sede dell’attività produttiva, ai fini dell’iscrizione di ipoteca di 1° grado a favore di Invitalia;
L’elenco completo della documentazione da produrre per la sottoscrizione del contratto è allegato alla PEC di comunicazione di ammissione alle agevolazioni.
2) Il finanziamento agevolato deve essere assistito da garanzie?
• I finanziamenti non superiori a euro 250.000,00 non sono assistiti da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell’articolo 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
• I finanziamenti superiori a euro 250.000,00 devono essere assistiti da privilegio speciale, ove acquisibile nell’ambito degli investimenti agevolati e in funzione della natura dei beni e, qualora il programma di investimenti agevolato comprenda anche l’acquisto dell’immobile sede dell’attività, da ipoteca di primo grado sul medesimo immobile.
3) In quanto tempo deve essere completato il programma degli investimenti?
Entro la tempistica che sarà indicata nella delibera di ammissione, coerentemente con le caratteristiche del progetto, e ad ogni modo non oltre i 24 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, salvo eventuale proroga non superiore a 6 mesi per le imprese costitute da non più di 36 mesi e non superiore a 12 mesi per le imprese costituite da più di 36 mesi.
4) Per quanto tempo i beni agevolati sono vincolati all’esercizio dell’attività?
Per almeno tre anni dopo il completamento del programma di investimenti.
5) Per quanto tempo deve essere svolta l’attività ammessa alle agevolazioni?
Per almeno tre anni dopo aver completato il programma di investimenti.
6) Quali titoli di disponibilità devo avere sui locali?
La disponibilità della sede dell’iniziativa può essere attestata mediante documentazione comprovante il diritto di proprietà, superficie, di enfiteusi, di usufrutto, nonché attraverso contratti di locazione e contratti di comodato d’uso a tempo determinato.
I titoli di disponibilità dell’immobile dovranno avere una durata non inferiore a sei anni. Nel caso di atti in forma preliminare (di futura formalizzazione in forma definitiva), indicare le modalità e la tempistica di acquisizione, allegando la relativa documentazione (contratti preliminari di acquisto, preaccordi, ecc.). I titoli di disponibilità devono essere registrati presso l’Agenzia delle Entrate.
7) Con la fatturazione elettronica, come possiamo ottemperare all’adempimento connesso all’apposizione sui titoli di spesa del timbro che riconduce la spesa ad un progetto approvato a valere sulla misura agevolativa?
I titoli di spesa digitali devono riportare nel campo riservato alla descrizione dell’oggetto della fornitura il riferimento al “Progetto NIT________ (riportare identificativo della pratica) agevolato ai sensi del D.M. 4 dicembre 2020 – CUP______________________)”;
In ogni caso le causali dei pagamenti devono contenere gli estremi dei titoli di spesa a cui si riferiscono, evidenziando possibilmente il riferimento al “Progetto NIT________ (riportare identificativo della pratica) agevolato ai sensi del D.M. 4 dicembre 2020 - CUP______________________)”.
Le scritture contabili relative all’acquisto e ai pagamenti dei beni/servizi oggetto del programma agevolato, ai fini del rispetto dell’adempimento connesso alla tenuta di una contabilità separata e/o della tracciabilità delle transazioni devono riportare l’indicazione del “CUP di progetto”.
8) Se non mi è stato ancora attribuito il Codice Unico di Progetto (CUP) in che modo posso ottemperare agli obblighi previsti per la tracciabilità delle spese inerenti il progetto e dei connessi flussi finanziari?
Per le spese di investimento sostenute nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda e la comunicazione del Codice Unico di Progetto (CUP):
• i titoli di spesa devono riportare nel campo riservato alla descrizione dell’oggetto della fornitura il riferimento al “Progetto NIT________ (riportare identificativo della pratica) agevolato ai sensi del D.M. 4 dicembre 2020”.
• i pagamenti, nella causale, devono fare esplicito riferimento agli estremi dei titoli di spesa a cui si riferiscono, evidenziando possibilmente il riferimento al “Progetto NIT________ (riportare identificativo della pratica) agevolato ai sensi del D.M. 4 dicembre 2020”.
Le scritture contabili relative all’acquisto e ai pagamenti dei beni/servizi oggetto del programma agevolato, ai fini del rispetto dell’adempimento connesso alla tenuta di una contabilità separata e/o della tracciabilità delle transazioni devono riportare l’indicazione del Progetto NIT________ (riportare identificativo della pratica) agevolato ai sensi del D.M. 4 dicembre 2020”
9) Le spese oggetto di agevolazione devono essere necessariamente contabilizzate nel registro dei cespiti ammortizzabili?
No. La normativa prevede per le capo II la possibilità di agevolare anche spese riconducibili a beni e servizi relative alle categorie “materie prime, servizi e godimento beni di terzi” che devono essere contabilizzate nel rispetto delle normative contabili e fiscali di riferimento. Resta inteso che le spese richieste a titolo di investimento, appartenenti alle macrovoci descritte dall’art. 6.1 e 6.4 della Circolare, sono ammissibili alle agevolazioni solo se contabilmente è confermata la loro natura di beni/servizi ad utilità pluriennale.