NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO

Domande e risposte su ON - Nuove imprese a tasso zero

LE AGEVOLAZIONI: A CHI SONO RIVOLTE

1) A chi sono rivolte le agevolazioni?

  • Alle micro e piccole imprese con sede legale e operativa in Italia, costituite – nel rispetto dei vincoli definiti dal Regolamento GBER - da non più di 60 mesi dalla presentazione della domanda, i cui soci dimostrano di possedere i requisiti soggettivi (età e/o sesso) previsti dalla normativa. Nel caso di imprese non residenti sul territorio italiano la disponibilità di almeno una sede operativa nel territorio nazionale deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione delle agevolazioni.
  • Alle persone fisiche che vogliono costituire una società purché, entro 45 giorni dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni, dimostrino l’avvenuta costituzione della società e il possesso dei requisiti.

2) Quali sono i requisiti previsti dalla normativa di riferimento e dal Regolamento GBER per le società costituite per accedere alle agevolazioni?

Possono presentare domanda le micro e piccole imprese che non si trovano in uno stato di difficoltà e, limitatamente alle società costituite da meno di 36 mesi, che non:

  • hanno ancora distribuito utili;
  • hanno rilevato l’attività di un’impresa esistente;
  • sono state costituite a seguito di fusione. In deroga alla predetta esclusione, sono ammissibili le imprese costituite a seguito di fusione, purché costituite da meno di 36 mesi dalla data presentazione della domanda; la fusione può intervenire tra imprese ammissibili (in possesso, quindi, dei requisiti precedentemente indicati) e iscritte al registro delle imprese da non più di cinque anni.

3) Cosa si intende per micro e piccole imprese?

La dimensione delle imprese dipende dal numero degli occupati in organico, dal fatturato annuo e/o dal totale di bilancio, in base alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, recepita con DM del 18/4/2005.


Tipo

Occupati (ULA)

 

Fatturato
(in milioni di euro)

 

Totale bilancio (in milioni di euro)

Piccola impresa

meno di 50

e

≤ 10

oppure

≤ 10

Microimpresa

meno di 10

e

≤ 2

oppure

≤ 2

 

4) Cosa vuol dire “oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione”?

La società deve dimostrare, alla data di presentazione della domanda, il rispetto del criterio numerico e di quello sulle quote di partecipazione. Di seguito alcune tabelle esemplificative:

CRITERIO NUMERICO


Caso

Numero soci

Socio uomo 18-35 anni

Socio donna

Altro socio

Requisito soggettivo soddisfatto

A

3

 

2

1

SI

B

3

1

1

1

SI

C

2

 

2

 

SI

D

2

1

1

 

SI

E

3

 

1

2

NO

F

3

1

 

2

NO

G

2

 

1

1

NO

 

CRITERIO QUOTE DI PARTECIPAZIONE


Caso

Numero soci

Socio uomo 18-35 anni
(con % quote detenute)

Socio donna
(con % quote detenute)

Altro socio
(con % quote detenute)

Requisito soggettivo soddisfatto

A

3

 

2     70%

1     30%

SI

B

3

1     20%

1     31%

1     49%

SI

C

2

 

2     100%

 

SI

D

2

1     95%

1      5%

 

SI

E

2

 

1      45%

1     55%

NO

F

3

1     15%

1     35%

1     50%

NO

G

2

1     20%

 

1     80%

NO

 

4) Com’è da intendersi il requisito dell’età tra 18 e 35 anni?

Si intende che, alla data di presentazione della domanda, bisogna avere 18 anni già compiuti e non aver ancora compito 36 anni.

5) Le donne devono avere massimo 35 anni?

No, è sufficiente che siano maggiorenni.

6) Quali requisiti deve avere un cittadino extracomunitario per richiedere le agevolazioni?

I cittadini extracomunitari con il ruolo di soci, amministratori, legali rappresentanti, oppure che assumono una carica amministrativa, devono essere regolarmente residenti in Italia e in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di legge (età e sesso) e di un permesso di soggiorno in corso di validità per almeno 12 mesi, rilasciato per motivi di:

  • lavoro autonomo (cioè per un'attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, per costituire società di capitali o di persone o per accedere a cariche societarie);
  • formazione professionale (ovvero per uno dei seguenti motivi: lavoro subordinato; attesa di occupazione; motivi familiari; motivi umanitari - status di rifugiato -), da convertire successivamente (per poter stipulare il contratto di finanziamento) in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, presentando una domanda online allo Sportello Unico per l’immigrazione della Prefettura competente (entro il termine indicato dal Decreto Flussi).

7) Quali sono le forme giuridiche consentite?

Le società di persone e di capitali, ivi incluse le società cooperative e le cooperative sociali, che esercitano in via esclusiva o principale attività economica in forma di impresa (c.d. “enti commerciali”), obbligate oltre che all’iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.), all’iscrizione al Registro delle Imprese (RI). Sono escluse le ditte individuali, le società semplici, le società di fatto.

8) In che modo la società può attestare di non trovarsi nelle condizioni previste al capo I - art. 2 punto 18) del Regolamento GBER (impresa in difficoltà)?

La società, in sede di presentazione della domanda, dichiara tramite l’allegato “Dichiarazione riepilogativa” appositamente predisposto, disponibile nell’area riservata del sito web di Invitalia https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/presenta-la-domanda, la non ricorrenza della fattispecie “impresa in difficoltà” che verrà sottoposta a verifiche a campione.

9) Una società o un gruppo di persone può presentare più di una domanda?

Sì, a condizione che le domande presentate facciano riferimento a progetti imprenditoriali diversi, fatte salve le prescrizioni del Regolamento GBER rispetto all’entità massima degli aiuti concedibili.

10) Una persona può far parte in qualità di socio di più società richiedenti le agevolazioni?

Sì.

11) Una società già esistente può presentare la domanda?

Sì, purché la società proponente sia costituita da non più di 60 mesi e presenti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento e dal Regolamento GBER (vedi FAQ sui requisiti oggettivi dell’impresa).

12) Cosa si intende per società costituita da non più di 60 mesi?

La data di costituzione per le società di persone coincide con la data dell’atto costitutivo; per le società di capitali, con la data di iscrizione presso la CCIAA competente.

13) La società inattiva può presentare domanda a prescindere dalla data di costituzione?

No, la società deve essere costituita da non più di 60 mesi.

14) Una società costituita da oltre 36 mesi, ma inattiva, può presentare domanda a valere delle agevolazioni previste al CAPO II?

No, l’inattività di una società non produce effetti sui requisiti di accesso (data costituzione società).

15) Ci sono limitazioni territoriali?

No, sono agevolabili programmi di investimento realizzati su tutto il territorio nazionale.

16) La sede legale e la sede operativa della società, o della futura società nel caso di un team di persone fisiche proponenti, devono trovarsi nello stesso Comune?

No, possono trovarsi anche in Comuni o Regioni diverse.

 

LA DOMANDA: COME SI PRESENTA

1) C’è una scadenza per la presentazione della domanda?

No, ON – Oltre Nuove imprese a tasso zero è una misura a sportello: questo vuol dire che le domande possono essere presentate fino a quando ci sono fondi disponibili.

2) Come posso presentare la domanda?

Esclusivamente on line, registrandoti e accedendo all’area riservata che sarà disponibile sul sito web di Invitalia.

3) Chi deve compilare la domanda?

La domanda di ammissione alle agevolazioni dovrà essere compilata e presentata da un utente registrato ai servizi online di Invitalia. La stessa persona dovrà comparire all’interno della compagine (in qualità di rappresentante legale, referente, o socio). Il sistema informatico verificherà, al momento della presentazione della domanda, la presenza del compilatore nella compagine, in caso di controllo negativo non sarà possibile presentare la domanda.

4) È sufficiente compilare la domanda online?

No, la compilazione della domanda online rappresenta solo il primo step. Una volta compilata, la domanda dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della società proponente o dalla persona fisica proponente per conto della società costituenda.
Dovrà inoltre essere predisposta l’ulteriore documentazione prevista nella Circolare 08 aprile 2021, n. 117378 (8.7). Le domande presentate secondo modalità non conformi a quelle indicate nella circolare e non corredate della documentazione di cui ai punti 8.6 e 8.7 della circolare medesima, non saranno prese in esame.

5) Come posso firmare digitalmente la domanda?

Per firmare digitalmente la domanda è necessario dotarsi preventivamente della firma digitale di formato p7m. Il documento su cui è stata apposta la Firma Digitale è riconoscibile dall’estensione .p7m che si somma all’estensione del file originario. Ad esempio, l’estensione .doc.p7m indica un file.doc firmato digitalmente.

6) Nelle società non costituite, chi dovrà firmare digitalmente la domanda di ammissione alle agevolazioni?

Uno dei futuri soci, in qualità di soggetto referente del team di persone fisiche che intendono costituire un’impresa. Il team di persone fisiche indicato in fase di presentazione della domanda dovrà far parte della compagine sociale della società costituenda, in caso contrario, la domanda decade.

7) Come posso accedere alle agevolazioni previste dalla nuova normativa se ho presentato una domanda con la previgente normativa per la quale non ho ricevuto l’esito della valutazione?

Le disposizioni di cui alla Circolare 08.04.2021 n. 117378 si applicano alle domande presentate a partire dal 19/05/2021. Pertanto, per poter usufruire delle agevolazioni previste dalla nuova normativa è necessario rinunciare alla domanda presentata a valere sulla previgente normativa e ripresentarla ai sensi della nuova. In caso di ripresentazione del medesimo progetto entro 6 mesi dalla data della comunicazione di rinuncia, l’Agenzia considererà ammissibili le spese sostenute dall’impresa (già costituita) a partire dalla data di presentazione della prima domanda.

8) Se ho ricevuto una comunicazione di ammissione alle agevolazioni prima del 19/05/2021 e non ho ancora sottoscritto il contratto di finanziamento, posso accedere alle agevolazioni previste dalla nuova normativa?

Le disposizioni di cui alla Circolare 08.04.2021 n. 117378 si applicano alle domande presentate a partire dal 19/05/2021. Per poter accedere alle agevolazioni previste dalla nuova normativa è necessario rinunciare alla domanda presentata a valere sulla previgente normativa e ripresentarla ai sensi della nuova. In caso di ripresentazione del medesimo progetto entro 6 mesi dalla data della comunicazione di rinuncia, l’Agenzia considererà ammissibili le spese sostenute dall’impresa (già costituita) a partire dalla data di presentazione della prima domanda.

9) Se ho ricevuto una comunicazione di ammissione alle agevolazioni dopo il 19/05/2021 e non ho ancora sottoscritto il contratto di finanziamento, posso accedere alle agevolazioni previste dalla nuova normativa?

Le disposizioni di cui alla Circolare 08.04.2021 n. 117378 si applicano alle domande presentate a partire dal 19/05/2021. Per poter accedere alle agevolazioni previste dalla nuova normativa è necessario rinunciare alla domanda presentata a valere sulla previgente normativa e ripresentarla ai sensi della nuova. In caso di ripresentazione del progetto, l’Agenzia considererà ammissibili le spese sostenute dall’impresa (già costituita) a partire dalla data di presentazione della nuova domanda.

10) Se ho ricevuto una comunicazione di non ammissione alle agevolazioni prima del 19/05/2021, posso ripresentare il progetto ai sensi della nuova normativa?

Sì. In caso di ripresentazione del progetto, l’Agenzia considererà ammissibili le spese sostenute dall’impresa (già costituita) a partire dalla data di presentazione della nuova domanda.

11) Se ho ricevuto una comunicazione di non ammissione alle agevolazioni dopo il 19/05/2021, posso ripresentare il progetto ai sensi della nuova normativa?

Sì. In caso di ripresentazione del medesimo progetto entro 6 mesi dalla data della comunicazione di rigetto, l’Agenzia considererà ammissibili le spese sostenute dall’impresa (già costituita) a partire dalla data di presentazione della prima domanda.

12) In cosa consiste la domanda di ammissione alle agevolazioni?

La domanda di ammissione alle agevolazioni redatta on-line sulla base dello schema che è disponibile nell’area riservata del sito web di Invitalia https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/presenta-la-domanda deve contenere:

  • dati e profilo del proponente
  • descrizione dell’attività proposta e gli elementi utili a determinare il costo del programma, la funzionalità e la coerenza delle spese di investimento oggetto del programma e l’idoneità della sede individuata
  • descrizione dei criteri di quantificazione delle esigenze di capitale circolante
  • analisi del mercato e relative strategie
  • aspetti tecnico-produttivi e organizzativi
  • aspetti economico-finanziari

E’ altresì parte integrante della domanda di ammissione alle agevolazioni la documentazione richiesta in allegato (vedi facsimile di domanda).

13) Come devo redigere le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in fase di presentazione della domanda e nelle successive fasi del procedimento?

Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà devono essere rese ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni. È sufficiente utilizzare gli schemi che saranno disponibili nell’area riservata del sito web di Invitalia e seguire le istruzioni in essi contenute.

14) Per presentare la domanda devo avere un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)?

Sì, nella domanda deve essere indicato un indirizzo PEC, a cui Invitalia invia tutte le comunicazioni previste nella Circolare 08 aprile 2021, n. 117378. In caso di società già costituita al momento della presentazione della domanda, la PEC deve essere attivata in capo alla stessa società, viceversa la PEC deve essere attivata in capo alla persona fisica in qualità di soggetto referente del team.

15) La PEC indicata nella domanda deve rispettare particolari requisiti?

La PEC deve consentire di comunicare anche con soggetti privati. Non sono pertanto adatte le PEC governative (quelle con estensione @pec.gov.it), in quanto consentono la comunicazione solo tra cittadino e Pubblica Amministrazione.

16) Cosa si intende per progetto “auto-consistente”?

Ogni domanda di agevolazione deve essere collegata a un solo programma di investimento. Uno stesso programma non può essere suddiviso in più domande di agevolazione. Ne consegue che è ammissibile un progetto che preveda l’avvio su più sedi se e solo se è dimostrato che gli investimenti sono funzionalmente dipendenti tra di loro in termini di processo produttivo e/o di erogazione del servizio. Ne consegue quindi che i progetti che prevedono l’apertura di più sedi, aventi ad oggetto la medesima attività (es. catene di ristoranti,  due o più B&B/saloni di bellezza, etc….) non sono ammissibili ai sensi dell’art. 5.5 della Circolare.

17) Se il programma di investimento prevede una spesa superiore a 1.500.000/3.000.000 euro, posso coprire la differenza con mezzi propri?

Si, purché l’investimento ammissibile (importo massimo € 1.500.000/3.000.000) sia auto-consistente.

 

LA DOMANDA: COME VIENE VALUTATA

1) Come si svolge la valutazione?

La valutazione prevede la verifica dei requisiti formali e un esame di merito. La prima consiste nell’accertare il possesso, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di legge sia da parte dei proponenti che dell’iniziativa imprenditoriale come indicato ai punti 4 e 5 della Circolare 08 aprile 2021, n. 117378, mentre la valutazione di merito comprende:

  • un primo colloquio obbligatorio con gli esperti di Invitalia per approfondire tutti gli aspetti descritti nel piano d’impresa. Tali aspetti vengono valutati con un punteggio sulla base dei criteri indicati al punto 9.4 della suddetta Circolare, come articolati nei criteri di valutazione a), b) e c) dell’allegato 1 della Circolare stessa;
  • un secondo colloquio di approfondimento obbligatorio, solo in caso di esito positivo della prima valutazione, per approfondire gli aspetti indicati al punto 9.9 della suddetta Circolare, come articolati nei criteri di valutazione d) ed e) dell’allegato 1 della Circolare stessa.

2) Quanto dura la valutazione delle domande?

L’esito della prima fase della valutazione viene comunicato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda o di completamento della stessa, fatti salvi i maggiori termini previsti nei casi di comunicazione dei motivi ostativi.
In caso di esito positivo della prima fase di valutazione il Soggetto gestore, entro 45 dalla data di completamento della documentazione di approfondimento propedeutica al secondo colloquio istruttorio, adotta la delibera di ammissione o di non ammissione alle agevolazioni della domanda, fatti salvi i maggiori termini previsti nei casi di comunicazione dei motivi ostativi.

3) Qual è la documentazione propedeutica alla partecipazione del secondo colloquio istruttorio?

A seguito del primo esito positivo, l’Agenzia invita il soggetto proponente a trasmettere sulla base dello schema che è disponibile nell’area riservata del sito web di Invitalia https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/presenta-la-domanda il format di approfondimento tecnico/economico finanziario.

E’ altresì parte integrante del format di approfondimento tecnico/economico finanziario la documentazione richiesta in allegato (vedi facsimile del format di approfondimento).

4) Quanto tempo si ha a disposizione per presentare la documentazione di approfondimento propedeutica alla partecipazione del secondo colloquio istruttorio?

La documentazione dovrà essere trasmessa entro e non oltre 30 giorni dalla data di comunicazione del primo esito positivo. Trascorso tale termine, non sarà più possibile accedere all’area riservata ai fini della compilazione/caricamento della documentazione.

5) Il carattere innovativo dell’iniziativa proposta è determinante ai fini dell’ammissibilità del progetto?

No. In considerazione del fatto che l’assenza di innovazione non pregiudica l’esito positivo del progetto, si evidenzia che il soggetto proponente dovrà riservare attenzione a tale aspetto solo in presenza di elementi che introducono un vero e proprio plus in termini di innovazione.
Ove l’Agenzia ne riconosca il valore, l’impatto e la rilevanza rispetto agli obiettivi di progetto, i progetti che introducono soluzioni innovative sotto il profilo organizzativo, produttivo o commerciale, possono ottenere una premialità, in termini di un punteggio aggiuntivo di complessivi punti 1, distribuiti proporzionalmente sul parametro B1 e B2.

6) Se l’impresa proponente è una start-up innovativa rientra di diritto nella premialità?

No. Il carattere innovativo del progetto sarà oggetto di valutazione da parte dell’Agenzia, secondo i criteri indicati al punto precedente.

7) L’assegnazione dei punteggi serve a formare una graduatoria delle domande?

No, non esistono graduatorie. Ogni domanda viene valutata indipendentemente dalle altre e viene ammessa solo se per ognuno dei criteri di valutazione viene raggiunto il punteggio minimo indicato nell’allegato 1 della Circolare.

8) È ammissibile un’attività di agriturismo?

Sì, a condizione che la società proponente sia già costituita e attiva nella produzione primaria di prodotti agricoli di cui all’Allegato I del TFUE. Resta inteso che per tali iniziative, l’impresa dovrà garantire una contabilità ordinaria separata, per tenere distinte le diverse gestioni (non è ammissibile l’uso promiscuo dei beni d’investimento, né rientrano tra le spese agevolabili nel capitale circolante le materie prime oggetto della produzione agricola).

9) In cosa consiste la comunicazione dei motivi ostativi?

La comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda viene inviata da Invitalia se la documentazione presentata non rispetta i requisiti formali e/o uno o più criteri di valutazione. La comunicazione descrive le carenze e/o le criticità rilevate nell’iter di valutazione. Il proponente può rispondere entro 10 giorni con delle controdeduzioni scritte, che comportano un supplemento di istruttoria. Se le informazioni fornite consentono di superare le carenze/criticità, Invitalia adotta la delibera di ammissione; in caso contrario, Invitalia adotta la delibera di non ammissione alle agevolazioni, dandone comunicazione al proponente entro 10 giorni dall’adozione del provvedimento.

 

LE AGEVOLAZIONI: L'ITER PER OTTENERLE

1) Ho ricevuto la comunicazione di ammissione alle agevolazioni, cosa devo fare?

Entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione è necessario presentare la documentazione per la stipula del contratto di finanziamento agevolato, tra cui:

  • titolo di disponibilità dell’immobile e perizia tecnica asseverata (conformità sede, iter autorizzativo per avvio progetto e attività), ove non già presentata in sede di istruttoria e ad esclusione delle società con sede all’estero;
  • documentazione prevista al punto 8.7 della Circolare 08 aprile 2021, n. 117378 per le società da costituirsi;
  • documentazione comprovante il conferimento dei poteri di firma per la sottoscrizione del contratto;
  • eventuale relazione notarile ventennale relativa all’immobile sede dell’attività produttiva, ai fini dell’iscrizione di ipoteca di 1° grado a favore di Invitalia;
  • verbale assembleare attestante la disponibilità di apportare - a concorrenza delle agevolazioni concesse - un congruo (almeno pari al 10% + IVA) contributo finanziario (mezzi propri e/o di terzi) ai fini della realizzazione del progetto.

2) In quanto tempo viene stipulato il contratto di finanziamento?

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta con la comunicazione di ammissione alle agevolazioni.

3) Il finanziamento agevolato deve essere assistito da garanzie?

  • I finanziamenti non superiori a euro 250.000,00 non sono assistiti da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell’articolo 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  • I finanziamenti superiori a euro 250.000,00 devono essere assistiti da privilegio speciale, ove acquisibile nell’ambito degli investimenti agevolati e in funzione della natura dei beni e, qualora il programma di investimenti agevolato comprenda anche l’acquisto dell’immobile sede dell’attività, da ipoteca di primo grado sul medesimo immobile.

4) In quanto tempo deve essere completato il programma degli investimenti?

Entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, salvo eventuale proroga non superiore a 6 mesi per le imprese costitute da non più di 36 mesi e non superiore a 12 mesi per le imprese costituite da più di 36 mesi.

5) Per quanto tempo i beni agevolati sono vincolati all’esercizio dell’attività?

Per almeno tre anni dopo il completamento del programma di investimenti.

6) Per quanto tempo deve essere svolta l’attività ammessa alle agevolazioni?

Per almeno tre anni dopo aver completato il programma di investimenti.

7) Quali titoli di disponibilità devo avere sui locali?

La disponibilità della sede dell’iniziativa può essere attestata mediante documentazione comprovante il diritto di superficie, di enfiteusi, di usufrutto, nonché attraverso contratti di locazione.

La disponibilità può essere attestata anche da contratti di comodato a condizione che si evinca l’impegno del comodante a non alienare e a non richiedere – anche in presenza di urgente e impreveduto bisogno – la restituzione del bene immobile. I titoli di disponibilità dell’immobile dovranno prevedere – anche nel caso del contratto di comodato - una durata non inferiore a quella del finanziamento agevolato, dovranno garantire l’uso esclusivo dei beni agevolati e dovranno riguardare unità immobiliari catastalmente individuabili. Nel caso di atti in forma preliminare (di futura formalizzazione in forma definitiva), indicare le modalità e la tempistica di acquisizione, allegando la relativa documentazione (contratti preliminari di acquisto, preaccordi, ecc.). I titoli di disponibilità devono essere registrati presso l’Agenzia delle Entrate.

8) Con la fatturazione elettronica, come possiamo ottemperare all’adempimento connesso all’apposizione sui titoli di spesa del timbro che riconduce la spesa ad un progetto approvato a valere sulla misura agevolativa?

I titoli di spesa digitali devono riportare nel campo riservato alla descrizione dell’oggetto della fornitura il riferimento al “Progetto NIT________ (riportare identificativo della pratica) – CUP______________________);
In ogni caso le causali dei pagamenti devono contenere gli estremi dei titoli di spesa a cui si riferiscono, evidenziando possibilmente il riferimento al “Progetto NIT________ (riportare identificativo della pratica) – CUP______________________)”.

Resta in ogni caso l’obbligo, ai sensi di quanto disposto dal punto 14.2 lett. d) della Circolare, di riportare nella nota integrativa al bilancio l’elenco delle fatture agevolate a valere sulla misura agevolativa.

9) Se non mi è stato ancora attribuito il Codice Unico di Progetto (CUP) in che modo posso ottemperare agli obblighi previsti per la tracciabilità delle spese inerenti il progetto e dei connessi flussi finanziari?

Per le spese di investimento sostenute nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda e la comunicazione del Codice Unico di Progetto (CUP):

  • i titoli di spesa devono riportare nel campo riservato alla descrizione dell’oggetto della fornitura il riferimento al “Progetto NIT________ (riportare identificativo della pratica) agevolato ai sensi del D.M. 4 dicembre 2020”.
  • i pagamenti, nella causale, devono fare esplicito riferimento agli estremi dei titoli di spesa a cui si riferiscono, evidenziando possibilmente il riferimento al “Progetto NIT________ (riportare identificativo della pratica) agevolato ai sensi del D.M. 4 dicembre 2020”.

Resta in ogni caso l’obbligo, ai sensi di quanto disposto dal punto 14.2 lett. d) della Circolare, di riportare nella nota integrativa al bilancio l’elenco delle fatture agevolate a valere sulla misura agevolativa.

10) Le spese oggetto di agevolazione devono essere necessariamente contabilizzate nel registro dei cespiti ammortizzabili?

No. Fermo restando che la società beneficiaria dovrà adottare il regime di contabilità ordinaria, le spese di investimento dovranno essere contabilizzate nel rispetto delle normative contabili e fiscali di riferimento. Resta inteso che le spese relative a “programmi informatici, brevetti, licenze e marchi” - limitatamente alle società costituite da oltre 36 mesi - sono ammissibili a condizione che figurino nell’attivo di bilancio per una durata almeno pari a tre anni dalla data di ultimazione del programma di investimento.

 

LE AGEVOLAZIONI: COME QUANTIFICARLE

1) Le agevolazioni possono essere cumulate con altre tipologie di aiuto?

  • Si, nel rispetto dei limiti previsti dal GBER. Resta inteso che le spese oggetto del programma di investimenti ammesso alle agevolazioni, potrà essere oggetto di ulteriori aiuti solo per la parte non coperta dalle agevolazioni a valere sulla presente misura e nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di stato.

2) Come posso calcolare la quota del contributo a fondo perduto rispetto al finanziamento agevolato?

  • Per il calcolo delle agevolazioni concedibili (fondo perduto + finanziamento agevolato) si rimanda al foglio di calcolo messo a disposizione dall’Agenzia nella sezione “Presenta la domanda”.

Resta inteso che il contributo a fondo perduto è concesso nei limiti delle risorse disponibili alla data della delibera di ammissione alle agevolazioni. In caso di esaurimento delle predette risorse, le agevolazioni sono concesse dal Soggetto gestore nella sola forma di finanziamento agevolato.

3) Le spese assimilabili ai costi del personale sono agevolabili nel capitale circolante?

No.

4) Il limite di € 1.500.000 sulle spese ammissibili riguarda solo gli investimenti?

No, il limite di € 1.500.000 comprende le spese richieste rispetto agli investimenti e al capitale circolante.

5) Che tipo di servizi sono ammissibili nel capitale circolante?

Rientrano in tale fattispecie le spese di gestione connesse alla promozione (es. immagine coordinata, banner pubblicitari, volantini), manutenzione/aggiornamento degli applicativi/piattaforme digitali funzionali all’esercizio dell’attività, spese di hosting e di housing, consulenza contabile.

6) E’ ammissibile l’acquisto dell’immobile?

L’acquisto dell’immobile, sede dell’iniziativa di progetto, rientra tra le spese ammissibili per un importo non superiore al 40% dell’investimento complessivamente ammissibile se l’impresa:

  • è costituita da più di 36 mesi (e non oltre i 60 mesi) dalla data di presentazione della domanda;
  • opera nel settore turistico;
  • ha sostenuto/sosterrà la spesa dopo la presentazione della domanda;
  • dimostra che l’acquisto dell’immobile rientra in un progetto di nuovo impianto, ampliamento, diversificazione, trasformazione radicale.

Resta inteso che l’eventuale differenza tra il costo dell’immobile e le agevolazioni concedibili per tale macrovoce di spesa, dovrà essere sostenuta dell’impresa mediante l’utilizzo di mezzi propri e/o di terzi.

7) Cosa si intende per opere murarie e assimilate?

Per tutte le iniziative presentate a valere sul CAPO II e CAPO III del Decreto, nell’ambito della macrovoce “opere murarie e assimilate”, rientrano tutti gli interventi edilizi realizzati su un immobile esistente e finalizzati al consolidamento, alla manutenzione, al ripristino, all’adeguamento funzionale dell’immobile destinato alla sede operativa (ivi inclusi gli impianti generali, quali l’impianto elettrico, idraulico, etc…), nonché gli interventi di nuova di costruzione.

8) Quali sono le strutture mobili e/o i prefabbricati e/o gli impianti a servizio esclusivo dell’iniziativa agevolata amovibili e strettamente funzionali al raggiungimento degli obiettivi del programma agevolato ammissibili nell’ambito della macrovoce “macchinari, impianti ed attrezzature”?

Per tutte le iniziative presentate a valere sul CAPO II e CAPO III del Decreto, nell’ambito della macrovoce “macchinari, impianti ed attrezzature”, rientrano gli investimenti amovibili (intesi come strutture fungibili, asportabili e ricollocabili in altra sede) e strettamente funzionali al processo di produzione /erogazione del servizio ivi inclusi, a titolo esemplificativo:

  • le case mobili e le strutture prefabbricate temporanee impiegate nell’ambito del settore turistico-ricettivo;
  • le attrezzature “speciali” nell’ambito di impianti sportivi (es. pareti d’arrampicata, pavimentazioni e coperture tecniche, etc…);
  • gli impianti di produzione di energia (es. fotovoltaico, pale eoliche, cogeneratori, trigeneratori);
  • gli impianti di riscaldamento/condizionamento/purificazione dell’aria (macchinari in senso stretto, quali caldaia, split, motori, etc…), esclusi gli interventi edili di predisposizione (canalizzazione, tracce, tubature, etc…)
  • gazebi, pergolati e tensostrutture ad uso non industriale.

9) Cosa si intende per licenze?       

Per tutte le iniziative presentate a valere sul CAPO II e CAPO III del Decreto, la voce di spesa “licenze” si riferisce esclusivamente alle spese relative all’acquisto di licenze d’uso del brevetto connesse all’investimento e funzionali all’avvio dell’attività e non anche alla possibilità di acquistare licenze d’esercizio funzionali all’avvio.

10) Sono finanziabili i mezzi di trasporto?

Si, purché strettamente necessari al ciclo di produzione o all’erogazione dei servizi oggetto del programma di spesa agevolato.

 

COSA NON SI PUO' FARE

1) Se il programma di investimento prevede una spesa superiore a 1.500.000/3.000.000 euro, posso presentare due progetti tra loro funzionali e complementari?

No. Ogni progetto deve essere “auto-consistente” e uno stesso programma non può essere diviso in più domande di agevolazione. 

2) Quali settori sono esclusi?

Gli unici settori esclusi dalle agevolazioni sono quelli previsti dalla disciplina comunitaria. In particolare: pesca, acquacoltura e produzione primaria di prodotti agricoli, carboniero di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio. Sono inoltre escluse le attività connesse all’esportazione.

3) Quali spese non sono ammesse alle agevolazioni?

Non sono ammesse le spese riferite a commesse interne, investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature, le spese effettuate mediante il cosiddetto “contratto chiavi in mano”, le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, imposte e tasse, beni o servizi acquistati da terzi che hanno relazioni con la società acquirente.

Per le imprese che presentano domanda a valere sul capo II del Decreto, sono altresì non ammesse alle agevolazioni le forniture per le quali sono state emesse dai fornitori delle fatture di acconto in data antecedente la presentazione della domanda; in tal caso, infatti, è l’intera fornitura (rif. fatture di acconto e saldo) che non è ammissibile a prescindere dalla data della fattura di saldo.

4) E’ possibile presentare un progetto di ampliamento/diversificazione della propria attività ovvero di nuovo impianto attraverso il rilevamento di un’attività esistente o di uno specifico ramo d’azienda (cessione)?

Si. In tutti i casi in cui è prevista la rilevazione di attivi da parte di società costituende o costituite si evidenzia che la misura ON – Nuove Imprese a tasso zero può agevolare investimenti riferibili a beni individuati e nuovi e non a beni usati acquisiti mediante il rilevamento di un’analoga attività d’impresa, né i costi sostenuti per la rilevazione di detti attivi anche se sostenuti dopo la presentazione della domanda. Si precisa, inoltre, che le iniziative presentate a valere sul CAPO II del Decreto che, alla data di presentazione della domanda, abbiano rilevato attivi di imprese esistenti ovvero abbiano manifestato/evidenziato fatti concludenti finalizzati all'acquisizione di altre attività, non sono ammissibili (per approfondimenti cfr. FAQ n. 6 su “Acquisizione di aziende o di rami d’azienda”).

5) E’ ammissibile un progetto che trae la sua origine da un contratto di affitto di ramo d’azienda? Il canone di affitto di ramo d’azienda può essere finanziato?

Sì, a condizione che tale affitto sia generato dalla esclusiva necessità di godere degli spazi / locali destinati all’esercizio dell’attività e all’uso delle licenze, altrimenti non acquisibili sul mercato. Inoltre, il canone di affitto del ramo d’azienda in godimento rientra tra le spese agevolabili nel capitale circolante purchè i contraenti rispettino i vincoli descritti all’art. 6.6 lett. b) della Circolare.

6) Una società costituita che presentata domanda a valere sul capo II del Decreto, possiede i requisiti di accesso alla misura agevolativa se, in data antecedente la domanda, ha rilevato un’azienda o un ramo d’azienda?

Le società che presentano domanda a valere sul capo II per essere agevolate devono rispettare, tra gli altri requisiti, i limiti previsti dall’art. 22 del Regolamento GBER (rif. art. 7.1 della Circolare) che, a seguito delle modifiche ed integrazioni del 2017, dispone – al comma 2 – che:

È ammissibile ogni piccola impresa non quotata, per un periodo di cinque anni dalla sua iscrizione al registro delle imprese, che soddisfa le seguenti condizioni:

  1. non ha rilevato l'attività di un'altra impresa;
  2. non ha ancora distribuito utili;
  3. non è stata costituita a seguito di fusione.

In deroga al primo comma, lettera c), le imprese costituite a seguito di fusione tra imprese ammissibili agli aiuti ai sensi del presente articolo sono anch'esse considerate imprese ammissibili per un periodo di cinque anni dalla data di iscrizione al registro delle imprese dell'impresa più vecchia partecipante alla fusione.

Sono comunque considerate ammissibili le imprese che - pur presentando un'acquisizione di un attivo alla data di presentazione della domanda - esso sia esclusivamente rappresentato da una licenza amministrativa necessaria all'avvio dell'iniziativa il cui rilascio è precluso (es.: contingentamento territoriale) ovvero non coerente con i tempi di sviluppo.

7) Nel caso in cui la domanda sia stata presentata da un gruppo di proponenti non costituiti in forma societaria, è possibile cambiare in iter la composizione sia in termini di soggetti che di quote?

La Circolare, a tal proposito, dispone che per procedere con la sottoscrizione del contratto di concessione delle agevolazioni, il gruppo proponente deve costituire una società che rispecchi la configurazione approvata in sede di valutazione. Ciò significa che non è possibile apportare modifiche che facciano venir meno la presenza di una o più persone facenti parte del gruppo proponente valutato.

Ciò premesso, l’Agenzia si rende disponibile a valutare eventuali variazioni determinate dall’ingresso di ulteriori soggetti e/o da eventuale ridistribuzione delle quote di partecipazione tra i proponenti originari, che non alterino i requisiti soggettivi di accesso di cui al punto 4.1 lett. d) della Circolare verificati alla data di presentazione della domanda.