Fondo per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano

Macchinari e beni strumentali

FAQ e chiarimenti

 

Generali

 

1. I codici ATECO ammissibili - 56.10.11 “Ristorazione con somministrazione”; 56.10.30 “Gelaterie e pasticcerie”; 10.71.20 “Produzione di pasticceria fresca” – devono corrispondere esclusivamente all’attività prevalente esercitata dall’impresa?
No, tali codici ATECO sono ammissibili anche se corrispondenti ad attività secondarie esercitate dall’impresa.

2. Uno dei requisiti alternativi, disciplinati dalla normativa di riferimento, prevede che le imprese abbiano acquistato – nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione dei D.M. n. 297009 del 4 luglio 2022 e D.M. n. 538507 del 21 ottobre 2022 - prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici per almeno il 25% o 5% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo. Secondo quale criterio viene calcolato il 25% o 5%?
Il requisito viene valutato con riferimento al valore - in euro - dell’acquisto di prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici.

3. Le agevolazioni concesse dal Fondo per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano (articolo 1, commi 868-869, Legge 30 dicembre 2021, n. 234) sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche?
Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, dei D.D. n. 35986 e n. 35987 del 24 gennaio 2024, le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse, in tutto o in parte, sulle medesime spese presentate.

4. In quale periodo devono essere stati effettuati gli acquisti di prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici di cui all’articolo, 5 comma 1, lett. a) e b) dei D.M. n. 297009 del 4 luglio 2022 e D.M. n. 538507 del 21 ottobre 2022?
Per la misura Giovani diplomati, nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del D.M. n. 538507 del 21 ottobre 2022, ovvero dal 20 dicembre 2021 al 20 dicembre 2022.
Per la misura Macchinari e beni strumentali, nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del D.M. n. 297009 del 4 luglio 2022, ovvero dal 30 agosto 2021 al 30 agosto 2022.

5. Un’impresa costituita a seguito di un’operazione straordinaria (ad es. trasformazione, conferimento, acquisti e/o affitti di ramo d’azienda, etc.) e attiva, con codice ATECO ammissibile, da meno di 10 anni, rispetta il requisito di essere regolarmente costituita ed iscritta come attive nel Registro delle imprese da almeno 10 anni dalla data di pubblicazione del D.M. n. 297009 del 4 luglio 2022 (Macchinari e beni strumentali) e/o D.M. n. 538507 del 21 ottobre 2022 (Giovani diplomati)?
No, il requisito si intende posseduto dalle imprese, ovvero dai soggetti giuridici, costituiti ed attivi nel registro delle imprese, per l’ATECO ammissibile, da almeno 10 anni dalla data di pubblicazione dei DM di riferimento.


6. Nel caso in cui un’impresa non abbia esercitato l’attività per un periodo di tempo, ovvero abbia sospeso la sua attività, può comunque presentare domanda per l’agevolazione?
Si, laddove l’impresa fosse in grado di comprovare, in maniera oggettiva, le cause di forza maggiore (ad esempio, provvedimenti emanati dall'autorità pubblica per l'emergenza COVID-19) che hanno determinato la sospensione dell’attività e abbia dato comunicazione di essa nel Registro delle imprese.

7. Negli acquisti di prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici, possono essere considerati anche quelli DOC, IGT e STG?
Si, sono ammissibili.

8. Sono ammissibili alle agevolazioni le imprese in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 dei D.M. 4 luglio 2022 e D.M. 21 ottobre 2022 e plurilocalizzate che intendono realizzare investimenti anche in unità locali attive con ATECO ammissibile da meno di 10 anni o unità locali da avviare?
Si, i requisiti previsti dall'articolo 5 dei D.M. 4 luglio 2022 e D.M. 21 ottobre 2022 sono da intendersi riferiti all'impresa nel suo complesso e non alle singole unità locali.
Anche, il requisito dell'acquisto del 25%-5% di prodotti certificati, per le imprese con meno di 10 anni, deve essere riferito a tutte le unità locali dell'impresa, con codice ATECO ammissibile.
 
9. L’acquisto dei prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici, al fine del calcolo percentuale, deve essere riferito agli acquisti totali dell’impresa o a quelli relativi al codice ATECO ammissibile?  
L’acquisto dei prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici, ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettere a) e b) dei D.M. n. 297009 del 4 luglio 2022 e D.M. n. 538507 del 21 ottobre 2022, deve essere riferito al codice ATECO ammissibile.

10. Come dimostrare l’acquisto dei prodotti certificati DOP, IGP e STG e prodotti biologici, laddove all’interno della fattura non è possibile riscontrare tale certificazione?
Per i soli prodotti DOP, IGP (ivi inclusi i vini DOCG, DOC e IGT) e STG non è necessario che tali certificazioni siano indicate in fattura ove i prodotti siano indicati negli elenchi disponibili ai link di seguito riportati: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2090
Per i prodotti biologici qualora tale certificazione non sia indicata all’interno della fattura, l’impresa sarà tenuta a presentare una dichiarazione sostitutiva attestante l’operatore assoggettato al sistema di controllo per la produzione biologica dal quale sono stati effettuati gli acquisti.

11. Come dimostrare l’acquisto dei prodotti ottenuti con il Sistema di Qualità Nazionale Zootecnica (SQNZ) e con il Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata (SQNPI), laddove all’interno della fattura non è possibile riscontrare tale certificazione?
Per i prodotti ottenuti con l’applicazione di un “Disciplinare di produzione riconosciuto nell’ambito del Sistema di Qualità Nazionale”, qualora tale certificazione non sia indicata all’interno della fattura, l’impresa sarà tenuta a presentare una dichiarazione sostitutiva attestante l’operatore assoggettato al ” Sistema di Qualità Nazionale” dal quale sono stati effettuati gli acquisti.

 

 

Incentivo "Macchinari e beni strumentali"

 

M1. Se il codice ATECO ammissibile è relativo all’attività secondaria esercitata dall’impresa, da quando deve essere attivo?
Il codice ATECO ammissibile alle agevolazioni, sia corrispondente ad attività primaria sia ad attività secondaria, deve essere attivo da almeno 10 anni dalla data di pubblicazione del D.M. n. 297009 del 4 luglio 2022, ovvero dal 30 agosto 2022.

M2. Sono ammissibili le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo?
No, sono ammissibili solo le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione ai sensi dell’articolo 5, comma 2 del D.D. n. 35987 del 24 gennaio 2024. Tutti i titoli di spesa, le fatture elettroniche ed i relativi ordinativi di pagamento devono riportare il codice CUP assegnato all’impresa al momento della presentazione della domanda. I titoli e le fatture dovranno riportare l’indicazione della dicitura: «Spesa di euro ________dichiarata per l’erogazione delle agevolazioni di cui al D.M. del 4 luglio 2022 - CUP _______».

M3. Atteso che, ai sensi dell’articolo 5, comma 1 del D.D. n. 35987 del 24 gennaio 2024, i macchinari professionali e i beni strumentali all’attività d’impresa devono essere acquistati alle normali condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’impresa, cosa si intende per “relazioni con l’impresa”?
Ai sensi dell’articolo 5, comma 1 del D.D. n. 35987 del 24 gennaio 2024, i macchinari professionali e i beni strumentali all’attività d’impresa devono essere acquistati alle normali condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’impresa.

Per relazioni tra il fornitore dei beni e l’acquirente si intendono:

  1. in caso di imprese costituite in forma di società, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le partecipazioni societarie, l’affitto di azienda o di un ramo di azienda, le fattispecie di cui all’articolo 2359 del Codice civile;
  2. in caso di imprese individuali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le relazioni di coniugio, parentela o affinità fino al terzo grado, nonché l’affitto di azienda o di un ramo di azienda.

Le relazioni sussistono anche nel caso in cui nella compagine e/o nell’organo amministrativo del fornitore siano presenti soci, amministratori, dipendenti dei soggetti agevolati o loro parenti o affini fino al terzo grado.

M4. Sono ammesse le spese per acquisto di arredi?
Sì, all’interno del piano di investimento presentato è possibile includere spese per acquisto di arredi, purché siano organici, funzionali e strumentali all’attività d’impresa.

M5. Sono ammissibili le spese per acquisto di montacarichi e celle frigorifere?
I montacarichi e le celle frigorifere possono rientrare tra i beni strumentali finanziabili, purché il relativo costo possa essere scorporato agevolmente da ulteriori spese, quali quelle per le opere murarie e assimilabili, risultanti in ogni caso non ammissibili ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lett. b) del D.D. n. 35987 del 24/01/2024.

M6. Sono ammesse alle agevolazioni le spese relative all’acquisto e all’installazione di dehors? E le spese per l’acquisto di arredi per il relativo allestimento?
Non sono ammesse all'agevolazione le spese relative all'acquisto e all'istallazione di dehors, strutture esterne e similari. Tuttavia, all’interno del piano di investimento presentato è possibile includere spese per acquisto di arredi, purché siano organici, funzionali e strumentali all’attività d’impresa.

M7. Sono ammissibili le spese relative a macchinari, impianti, attrezzature e software soggetti a sconti o abbuoni?
Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera b) del D.D. n. 35987 del 24 gennaio 2024, devono intendersi ammissibili alle agevolazioni gli importi imponibili al netto di sconti e abbuoni.

M8. I software rientrano tra le spese ammissibili?
Si, sono ammissibili alle agevolazioni le spese relative all’acquisto di software specifici, necessari allo svolgimento dell’attività dell’impresa e correlati all’attività stessa, quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - software per   gestione ordini, food delivery, magazzino, personale e gestione incassi.

M9. Sono ammissibili alle agevolazioni gli impianti di produzione energetica, quali, ad esempio, impianti fotovoltaici?
No, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lett. b) del D.M. n. 297009 del 4 luglio 2022 non sono in ogni caso ammissibili spese per impianti elettrici.

M10. L’articolo 5, comma 3, lettera a) espressamente ritiene non ammissibili le spese di importo inferiore a 516,46 euro: tale limite si riferisce al valore del singolo bene unitario o all’importo indicato in fattura?
Il limite si riferisce al valore unitario del bene. Qualora si vogliano effettuare spese per importi unitari inferiori a 516,46 €, al netto di IVA, i singoli beni dovranno essere iscritti nello stato patrimoniale dell’impresa per almeno tre anni dalla data di concessione del contributo, come previsto all’art. 5, comma 1 del D.D. n. 35987 del 24 gennaio 2024.
 
M11. Le imprese, in contabilità semplificata, che non redigono il bilancio d’esercizio, possono presentare domanda per l’agevolazione?
Si, purché l’acquisto dei beni strumentali, oggetto di investimento, e delle relative quote di ammortamento siano annotate nel registro IVA acquisti (o documentazione equipollente). Ai sensi dell’articolo 6, comma 1 del D.D. n. 35987 del 24 gennaio 2024, i beni strumentali acquistati devono essere mantenuti nello stato patrimoniale dell’impresa per almeno tre anni dalla data di concessione del contributo.

M12. Sono ammissibili alle agevolazioni i PC fissi o portatili?
No, non sono ammissibili.

M13. È ammesso l’acquisto dei beni oggetto di agevolazione tramite locazione finanziaria e/o noleggio e/o finanziamento?

Il noleggio non è ammissibile alle agevolazioni. Quanto alla locazione finanziaria e al finanziamento, sono ammissibili purché siano rispettati i seguenti requisiti:
• le spese devono essere interamente sostenute e pagate dall’impresa a partire dalla presentazione della domanda ed entro il termine perentorio di 8 (otto) mesi dalla data di concessione delle agevolazioni;
• la durata del contratto di locazione finanziaria (leasing finanziario) o di finanziamento deve essere compresa nel periodo indicato al punto precedente; 
• l'impresa deve, inoltre, dimostrare l'avvenuto pagamento entro il medesimo periodo di tutti i canoni del leasing o delle rate del finanziamento e, in caso di locazione finanziaria (leasing finanziario), di aver riscattato il bene oggetto di agevolazione, acquisendone in tal modo la piena proprietà;
• l’impresa deve allegare alla richiesta di erogazione copia delle fatture elettroniche relative all’acquisto di macchinari professionali e beni strumentali, nonché documentazione (ordinativi di pagamento ed estratti conto) che attesti la piena tracciabilità delle spese dalla stessa sostenute.