Il Bando Proof of concept (PoC) è suddiviso in due macro fasi di attività
La prima fase, quella relativa alla presentazione di un Programma di valorizzazione da parte dei soggetti ammissibili (articolo 4 del Bando) prevede che sia presentato un programma che contenga una proposta di piano di azioni/interventi finalizzato alla valorizzazione di uno o più brevetti e/o domande di brevetto attraverso progetti di PoC (articolo 3 del Bando) detenuti dai predetti soggetti. Tale fase si concluderà con una comunicazione di ammissione/non ammissione al finanziamento sulla base della valutazione formale e sostanziale dei programmi presentati (articoli 8 e 9 del Bando).
In questa prima fase, pertanto, deve essere fornita una descrizione del proprio portafoglio brevetti e una indicazione previsionale del numero dei brevetti e dei relativi progetti di PoC che saranno oggetto di finanziamento (articolo 3 del Bando).
La seconda fase coinvolge solo i soggetti che hanno presentato un programma ammesso al finanziamento. Tali soggetti dovranno procedere con la selezione puntuale dei brevetti e/o domande di brevetto oggetto di progetti di PoC (articoli 3 e 9 del Bando); il progetto di PoC è un percorso di valorizzazione di un singolo brevetto o domanda di brevetto tramite l’innalzamento del suo livello di maturità tecnologica. Tale fase comprende anche la successiva attuazione delle attività previste dai singoli progetti di PoC e potrà avere una durata massima di 18 mesi (articolo 3 del Bando).
2. Cosa si intende per soggetto proponente?
Ogni soggetto tra quelli di cui all’articolo 4 del Bando che, singolarmente o in forma congiunta ad altri soggetti indicati nel predetto articolo, hanno presentato un Programma di valorizzazione secondo i termini e le modalità di cui all’articolo 7 del Bando.
3. Cosa si intende per Soggetto beneficiario?
Il Soggetto proponente al quale viene concesso il finanziamento mediante l’atto di concessione.
4. Cosa si intende per Ufficio di trasferimento tecnologico?
Gli uffici di trasferimento tecnologico sono strutture attive presso le Università e gli Enti di ricerca che hanno come finalità la valorizzazione in chiave economica dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica conseguiti nelle relative organizzazioni di appartenenza. Tali uffici possono avere denominazioni diverse, come per esempio Ufficio per la valorizzazione della ricerca, Knowledge Transfer Office, ecc.
5. Cosa si intende per scala di TRL?
La scala di TRL è una scala di misurazione del livello di maturità tecnologica dei titoli di proprietà industriale secondo la Commissione Europea Commissione Europea “Technology readiness levels (TRL), HORIZON 2020 – WORK PROGRAMME 2018-2020 General Annexes, Extract from Part 19 – Commission Decision C (2017)7124”.
6. Uno stesso soggetto può partecipare in forma congiunta a più programmi di valorizzazione in qualità di Soggetto proponente (quindi mai in qualità di Soggetto capofila/beneficiario?)
Ai sensi dell’articolo 4 del Bando, ciascun soggetto può presentare o partecipare ad un solo Programma di valorizzazione, indipendentemente dal fatto che lo faccia in qualità di Soggetto proponente o di Soggetto capofila. Nel caso in cui un medesimo soggetto presenti o partecipi a più di un programma, decadranno automaticamente tutti i programmi in cui tale soggetto è coinvolto.
7. Cosa si intende per Organismo di Ricerca?
Ai sensi del regolamento (UE) 651/2014, punto 83) per “organismo di ricerca e diffusione della conoscenza” si intende una entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate
alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati. I soggetti che svolgano anche attività economiche non sono considerati Organismo di ricerca qualora queste ultime attività abbiano contribuito per più del 20% alla copertura dei costi dell’ultimo esercizio.
8. Al fine di comprovare il possesso del requisito di Organismo di ricerca, i Soggetti proponenti dovranno allegare documentazione specifica alla proposta di Programma di valorizzazione?
I Soggetti proponenti dovranno produrre una Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio con la quale si attesta il possesso del requisito di Organismo di Ricerca alla quale dovrà essere allegato lo Statuto del Soggetto.
Altra documentazione comprovante il possesso del predetto requisito dovrà essere resa disponibile su eventuale richiesta del Soggetto gestore.
9. Può essere considerato come soggetto ammissibile un Dipartimento - dotato di autonomia gestionale ed economica - di una Università Statale? Nel caso il singolo Dipartimento fosse un soggetto ammissibile, il limite di presentazione di un solo Programma di valorizzazione è riferito al singolo dipartimento o all'intera Università?
Il Dipartimento, pur se dotato di autonomia gestionale ed economica, non rientra tra i soggetti ammissibili ai sensi dell'articolo 4 del Bando. Pertanto, il limite di presentazione di un solo Programma di valorizzazione deve intendersi riferito all'Università nel suo complesso e nella sua globalità, indipendentemente dal/i Dipartimento/i che svolgerà/nno le attività relative al Programma di valorizzazione.
10. È possibile cedere la titolarità dei brevetti/domande di brevetto oggetto dei progetti di PoC nel corso di svolgimento delle attività del Programma di valorizzazione?
Il Soggetto proponente/beneficiario, in sede di sottoscrizione del provvedimento di concessione del finanziamento, si assumerà l’obbligo di non cedere la titolarità del brevetto/domanda di brevetto e di non stipulare contratti di licenza per tutta la durata del relativo progetto di PoC.
Si specifica, tuttavia, che ai sensi dell’articolo 3 del Bando, i progetti di PoC dovranno avere una durata massima non superiore a 18 mesi a decorrere dalla sottoscrizione dell’atto di concessione del finanziamento; ne deriva che, qualora il brevetto/domanda di brevetto oggetto del progetto di PoC mediante l’attuazione delle attività di PoC, abbia raggiunto livelli di maturità tecnologica tali da consentirne la commercializzazione prima dello scadere del termine previsto di conclusione delle attività di progetto, il progetto medesimo potrà concludersi anticipatamente.
Successivamente sarà il Soggetto gestore, per il tramite della Commissione di valutazione a verificare che siano stati raggiunti gli obiettivi e i risultati previsti.
Si specifica, inoltre, che è possibile stipulare contratti di opzione di cessione o di licenza in fase di selezione dei PoC, al fine di incentivare il coinvolgimento di soggetti appartenenti al mondo imprenditoriale attraverso il cofinanziamento del progetto di PoC stesso.
11. Le regole sull'ammissibilità dei brevetti/domande di brevetti:
- riguardano la definizione di Soggetto (sono soggetti quelle organizzazioni che hanno almeno un brevetto/domanda di brevetto che risponde ai requisiti)?
- si riferiscono alle caratteristiche del brevetto/domanda di brevetto alla base di ogni singolo progetto di PoC all'interno del Programma di valorizzazione presentato dal Soggetto?
- affermano che un'organizzazione non può presentare un Programma di valorizzazione (non è un soggetto) se non ha almeno un brevetto/domanda di brevetto che risponde ai requisiti e, contemporaneamente, i singoli progetti di PoC si devono basare ciascuno su un brevetto/domanda di brevetto che rispondono ai requisiti?
Sui requisiti di ammissibilità dei Soggetti proponenti e sulle caratteristiche che devono avere i brevetti/domande di brevetto detenuti dai soggetti medesimi:
- la definizione di Soggetto ammissibile è quella di cui all’art. 4 del Bando: Università statali e non statali, Istituti Universitari ad ordinamento speciale, Enti Pubblici di Ricerca di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo del 25 novembre 2016, n. 218 e IRCCS presenti sul territorio italiano, che detengono almeno un brevetto e/o abbiano presentato domanda di almeno un brevetto che abbia le caratteristiche di cui all’articolo 2 del Bando. Si specifica che i predetti soggetti saranno ritenuti ammissibili solo se in possesso del requisito di Organismo di Ricerca ai sensi del Regolamento UE n.651/2014;
- i brevetti/domande di brevetto detenuti dai Soggetti ammissibili di cui all’articolo 4 del Bando e individuati in modo previsionale nel Programma di valorizzazione devono avere le caratteristiche di cui all’articolo 2 del Bando;
- i Soggetti proponenti che non detengono almeno un brevetto e/o che non abbiano presentato domanda di almeno un brevetto che abbia le caratteristiche di cui all’articolo 2 del Bando non sono soggetti ammissibili.
12. Come sarà resa nota la graduatoria dei programmi di valorizzazione ammessi al finanziamento?
La graduatoria dei programmi ammessi a finanziamento sarà pubblicata sui siti internet della Direzione generale per la Tutela della Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, www.uibm.gov.it, e del Soggetto gestore, Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia, www.invitalia.it.
13. Il finanziamento concesso rientra nel regime degli aiuti di Stato? Se sì quale?
Il finanziamento a valere sul Bando PoC non rientra nell’ambito di applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in quanto destinato ai soggetti in possesso dei requisiti di “Organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza” (OdR), ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014.
Per la definizione di OdR e delle attività non economiche il cui finanziamento con risorse pubbliche non costituisce aiuto di Stato, ai fini del Bando, si considera inoltre quanto previsto dalla “Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato” (GUUE 2016/C 262/01) e dalle precisazioni di cui alla “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” (GUUE 2014/C 198/01) e, in particolare, di quanto previsto al punto 20 della Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione laddove è specificato che i soggetti che svolgano anche attività economiche non sono considerati OdR qualora queste ultime attività abbiano contribuito per più del 20% alla copertura dei costi dell’ultimo esercizio.
14. Dal Bando si apprende che un Programma può essere finanziato fino a 320.000 €, e all'interno di questo Programma, il Soggetto proponente può sostenere uno o più progetti di PoC che saranno cofinanziati al 70% e fino a 40.000 € ciascuno e che saranno selezionati secondo le regole che devono essere esplicitate nella proposta. E’ corretta tale lettura del Bando?
Ai sensi dell’articolo 5 del Bando, il finanziamento massimo concesso per la realizzazione di ciascun Programma di valorizzazione non può essere superiore a € 320.000 e il finanziamento massimo concesso per la realizzazione di ciascun progetto di PoC non può essere superiore al 70% del totale dei costi ammissibili, entro il limite massimo di € 40.000; pertanto, se si prevede la misura massima di finanziamento e l’importo massimo ammissibile, per ciascun Programma di valorizzazione potranno essere finanziati al massimo n. 8 progetti di PoC. Qualora il soggetto proponente intenda ridurre la misura del finanziamento richiesto ovvero l’importo massimo per i singoli progetti di PoC, sarà possibile finanziare anche più di 8 progetti di PoC. I criteri di selezione saranno quelli indicati dal soggetto proponente nelle relative proposte.
15. Cosa si intende esattamente per cofinanziamento? E in particolare, si possono finanziare progetti di PoC basati su brevetti/domande di brevetto già licenziati ad aziende nel caso i costi di questi progetti di PoC siano anche sostenuti in modo congruo e pertinente dalle aziende medesime?
Per cofinanziamento si intende l’apporto di risorse finanziarie a carico dei soggetti proponenti (o anche di soggetti terzi) a copertura, unitamente al finanziamento concesso dal MISE, dell’intero costo del Programma di valorizzazione/progetto di PoC, la cui entità è indicata all’articolo 5 del Bando (L’importo del finanziamento da destinare a ciascun progetto di PoC non può essere superiore al 70% del totale dei costi ammissibili, entro il limite massimo di finanziamento di € 40.000,00 (euro quarantamila/00). L’importo massimo del finanziamento da parte della Direzione generale per ciascun Programma di valorizzazione non può essere superiore ad euro 320.000,00 (trecentoventimila/00).
I brevetti/domande di brevetto oggetto dei progetti di PoC ammissibili al finanziamento devono essere detenuti dai Soggetti di cui all’articolo 4 del Bando.
Nel medesimo articolo 4 si specifica che i predetti soggetti saranno ritenuti ammissibili solo se in possesso del requisito di Organismo di Ricerca ai sensi del Regolamento UE n.651/2014.”
Pertanto, la titolarità del brevetto e/o domanda di brevetto può essere congiunta con altri soggetti a condizione che anche questi ultimi posseggano il requisito di Organismo di Ricerca ai sensi del Regolamento UE n.651/2014.
In nessun caso possono essere finanziati progetti di PoC aventi ad oggetto brevetti/domande di brevetto detenuti (a titolo di proprietà o a titolo di concessione in licenza) da altri soggetti privi di tale requisito, quali le aziende.
16. Che differenza c’è tra le “spese di personale” di cui all’articolo 6, lettera a) del Bando e quelle di cui all’articolo 9 del Bando?
Tra le “spese di personale” di cui all’articolo 6, lettera a) del Bando rientrano le spese sostenute per le risorse riconducibili al Programma di valorizzazione (ricercatori, tecnici e altro personale di supporto) a patto che non siano inseriti a tempo indeterminato nell’organico del Soggetto beneficiario; le spese di cui all’articolo 9 del Bando sono corrisposte a copertura delle spese di personale che sia stato impegnato nelle attività di gestione del Programma di valorizzazione ai fini dello svolgimento delle attività di selezione dei progetti di PoC e nelle attività di gestione dell’intero programma.
17. All’interno della categoria di costi ammissibili “servizi di consulenza specialistica tecnologica” di cui all’articolo 6 del Bando, rientrano anche attività di scouting delle opportunità di mercato e/o elaborazione di exploitation roadmap per approcciare l'eventuale valorizzazione economica?
Il Bando Proof of Concept ha la finalità di sostenere un percorso di innalzamento del livello di maturità delle invenzioni brevettate dai soggetti appartenenti al mondo della ricerca in possesso del requisito di Organismo di Ricerca ai sensi del Regolamento UE n.651/2014 (articolo 4 del Bando).
L’Organismo di Ricerca di cui al punto 83 del Regolamento (UE) 651/2014 è definito come “una entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale”.
Il Proof of concept per la sua natura riguarda le attività di sviluppo e valorizzazione del potenziale industrialmente innovativo di idee e conoscenze tecnologiche sviluppate nell’ambito di attività di ricerca fondamentale.
In particolare, le attività oggetto di PoC finanziate con il Bando sono finalizzate a:
- costruire/migliorare un prototipo per prepararne la commercializzazione;
- verificare la fattibilità commerciale o effettuare test per lo scale up;
- dimostrare la mitigazione del rischio per un potenziale investitore/industria o licenziatario, nel caso esista un brevetto;
- affrontare e superare uno specifico gap identificato dall’industria e che ne ostacola l’attrattività per gli investitori.
Le predette attività, elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano nella più ampia definizione di “ricerca industriale” e “sviluppo sperimentale” di cui al Regolamento (UE) 651/2014, punti 85 e 86.
I progetti di PoC oggetto di finanziamento del Bando hanno pertanto l’obiettivo di innalzare il livello di maturità tecnologica delle invenzioni brevettate in modo da favorirne il trasferimento tecnologico verso l’industria. La consulenza specialistica tecnologica individuata come costo ammissibile ai sensi dell’articolo 6 del Bando deve essere strettamente connessa al predetto obiettivo.
18. È possibile coprire la quota di cofinanziamento attraverso i costi del personale strutturato che partecipa al Programma?
Ai sensi dell’articolo 5 del Bando, l’importo del finanziamento da destinare a ciascun progetto di PoC non può essere superiore al 70% del totale dei costi ammissibili; ai sensi del successivo articolo 6 del Bando, i costi ammissibili sono i seguenti:
- spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale di supporto, purché impegnati nelle attività riconducibili al progetto e non inseriti a tempo indeterminato nell’organico);
- materiali, attrezzature e licenze software (se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per lo svolgimento delle attività progettuali, è considerata ammissibili unicamente la quota parte corrispondente alla durata del progetto; nel caso di attrezzature già presenti presso il soggetto proponente, è considerata ammissibile la relativa quota di utilizzo);
- servizi di consulenza specialistica tecnologica (tali costi non potranno essere superiori al 50% del totale dei costi ammissibili).
Stante quanto sopra, non è possibile apportare risorse in cofinanziamento relative a costi che non rientrino tra le sopra elencate categorie.
19. Può essere considerato ammissibile e selezionabile per un PoC un brevetto concesso dopo il 1° gennaio 2018 e che sia relativo ad una domanda di brevetto depositata prima del 1° gennaio 2017?
Ai sensi dell’articolo 2 del Bando, sono ammissibili i soggetti che detengono almeno un brevetto concesso da non prima del 1 gennaio 2018 e/o abbiano presentato domanda di almeno un brevetto depositata dal 1 gennaio 2017.
I predetti requisiti non devono coesistere in capo al medesimo titolo di proprietà industriale. Pertanto, potrà essere oggetto di progetto di PoC:
- un brevetto concesso da non prima del 1 gennaio 2018 (a prescindere dalla data di deposito della domanda di brevetto);
- una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata dal 1 gennaio 2017 con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”;
- una domanda di brevetto europeo o una domanda internazionale di brevetto depositata dal 1 gennaio 2017, con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”, che rivendichi la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto.
20. All’art. 2 del bando, per “brevetti di loro proprietà” si intende proprietà esclusiva del soggetto proponente o se si possono considerare anche i brevetti in proprietà congiunta con altri enti?
Ai sensi dell’articolo 4 del bando “I programmi di valorizzazione di cui all’articolo 3 possono essere presentati dalle Università statali e non statali e dagli istituti Universitari ad ordinamento speciale, dagli Enti Pubblici di Ricerca di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo del 25 novembre 2016, n. 218 e dagli IRCCS presenti sul territorio italiano, che detengono almeno un brevetto e/o abbiano presentato domanda di almeno un brevetto così come specificato al precedente articolo 2.”
Nel medesimo articolo 4 “ Si specifica che i predetti soggetti saranno ritenuti ammissibili solo se in possesso del requisito di Organismo di Ricerca ai sensi del Regolamento UE n.651/2014.”
Pertanto, la titolarità del brevetto e/o domanda di brevetto può essere congiunta con altri soggetti a condizione che anche questi ultimi posseggano il requisito di Organismo di Ricerca ai sensi del Regolamento UE n.651/2014.
21. Anche per i brevetti concessi dal 1 gennaio 2018 è richiesto il requisito della priorità italiana, come specificato per le domande di brevetto depositate dal 1 gennaio 2017?
Ai sensi dell’articolo 2 del Bando, sono ammissibili i soggetti che detengono almeno un brevetto concesso da non prima del 1 gennaio 2018 e/o abbiano presentato domanda di almeno un brevetto depositata dal 1 gennaio 2017.
Le caratteristiche del brevetto/domanda di brevetto, specificate al richiamato articolo 2, non devono coesistere in capo al medesimo titolo di proprietà industriale. In particolare, potrà essere oggetto di progetto di PoC:
- un brevetto concesso da non prima del 1 gennaio 2018;
- una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata dal 1 gennaio 2017 con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”;
- una domanda di brevetto europeo o una domanda internazionale di brevetto depositata dal 1 gennaio 2017, con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”, che rivendichi la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto.
22. Ai sensi dell'art. 2 del Bando si intende per domanda di brevetto “una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata dal 1 gennaio 2017 con un rapporto di ricerca con esito non negativo”; si può intendere ricorrente un “rapporto di ricerca con esito non negativo” nel caso di un soggetto che ha depositato una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata dal 1 gennaio 2017 per la quale, ad oggi, non risulta fornito alcun riscontro?
Ai sensi dell’articolo 2 del Bando, per domanda di brevetto, si intende:
- una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata dal 1 gennaio 2017 con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”;
- una domanda di brevetto europeo o una domanda internazionale di brevetto depositata dal 1 gennaio 2017, con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”, che rivendichi la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto.
Per rapporto di ricerca con esito “non negativo” si intende un rapporto che evidenzi per almeno due requisiti su tre (novità, attività inventiva, applicazione industriale) almeno una rivendicazione positiva.
In considerazione di quanto previsto dall’articolo 2 del Bando, una domanda di brevetto per la quale, ad oggi, non risulta fornito alcun riscontro non può considerarsi ammissibile in quanto risulta carente il rapporto di ricerca con esito “non negativo”.
23. Tra i servizi di consulenza specialistica e tecnologica (art. 6 lettera c), è possibile includere i costi per i servizi dei consulenti brevettuali?
Ai sensi dell’articolo 6, lettera c) del Bando, sono ammissibili al finanziamento i costi relativi ai servizi di consulenza specialistica tecnologica (che non potranno essere superiori al 50% del totale dei costi ammissibili).
Il Proof of concept per la sua natura riguarda le attività di sviluppo e valorizzazione del potenziale industrialmente innovativo di idee e conoscenze tecnologiche sviluppate nell’ambito di attività di ricerca fondamentale.
In particolare, le attività oggetto di PoC finanziate con il Bando sono finalizzate a:
- costruire/migliorare un prototipo per prepararne la commercializzazione;
- verificare la fattibilità commerciale o effettuare test per lo scale up;
- dimostrare la mitigazione del rischio per un potenziale investitore/industria o licenziatario, nel caso esista un brevetto;
- affrontare e superare uno specifico gap identificato dall’industria e che ne ostacola l’attrattività per gli investitori.
Le predette attività, elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano nella più ampia definizione di “ricerca industriale” e “sviluppo sperimentale” di cui al Regolamento (UE) 651/2014, punti 85 e 86.
I progetti di PoC oggetto di finanziamento del Bando hanno pertanto l’obiettivo di innalzare il livello di maturità tecnologica delle invenzioni brevettate in modo da favorirne il trasferimento tecnologico verso l’industria. La consulenza specialistica tecnologica individuata come costo ammissibile ai sensi dell’articolo 6, lettera c) del Bando deve essere strettamente connessa al predetto obiettivo.
In tale tipologia di consulenza sono compresi i servizi che rientrano nello specifico ambito dell’applicazione tecnologica.
24. Nel caso in cui ci sia un co-finanziamento da parte di un soggetto terzo privato, è sufficiente una lettera di intenti per darne evidenza in fase di presentazione della proposta di Programma di valorizzazione?
I soggetti che possono presentare Programmi di valorizzazione e che, pertanto, potranno essere ritenuti ammissibili al finanziamento e attuatori delle attività del Programma e dei relativi Progetti di PoC sono esclusivamente quelli di cui all’articolo 4 del Bando.
Può essere ammesso il coinvolgimento di soggetti appartenenti al mondo imprenditoriale solo ai fini del cofinanziamento del Programma di valorizzazione/Progetti di PoC, intendendosi per cofinanziamento l’apporto di risorse finanziarie a carico dei Soggetti proponenti (o anche di soggetti terzi) a copertura, unitamente al finanziamento concesso dal MISE, dell’intero costo del Programma di valorizzazione/progetto di PoC, la cui entità è indicata all’articolo 5 del Bando.
Ai fini del coinvolgimento di soggetti privati, entro i limiti sopra specificati, in fase di presentazione del Programma di valorizzazione è sufficiente produrre un atto formale (es. lettera di intenti, etc.) che sia atto a comprovare tale coinvolgimento.
Si specifica inoltre che il Soggetto proponente/beneficiario, in sede di sottoscrizione del provvedimento di concessione del finanziamento, si assumerà l’obbligo di non cedere la titolarità del brevetto/domanda di brevetto o di non stipulare contratti di licenza per tutta la durata del relativo progetto di PoC.
E’ possibile, tuttavia, stipulare contratti di opzione di cessione o di licenza (a condizione che il diritto di detenzione/sfruttamento si trasferisca successivamente alla conclusione delle attività previste dal progetto di PoC), al fine di incentivare il coinvolgimento di soggetti appartenenti al mondo imprenditoriale attraverso il cofinanziamento del progetto di PoC stesso.
Si precisa infine che, ai sensi dell’articolo 3 del Bando, i progetti di PoC dovranno avere una durata massima non superiore a 18 mesi a decorrere dalla sottoscrizione dell’atto di concessione del finanziamento; ne deriva che, qualora il brevetto/domanda di brevetto oggetto del progetto di PoC mediante l’attuazione delle attività di PoC, abbia raggiunto livelli di maturità tecnologica tali da consentirne la commercializzazione prima dello scadere del termine previsto di conclusione delle attività di progetto, il progetto medesimo potrà concludersi anticipatamente.
Successivamente sarà il Soggetto gestore, per il tramite della Commissione di valutazione a verificare che siano stati raggiunti gli obiettivi e i risultati previsti.
25. Il cofinanziamento dei progetti da parte dell’Ateneo può essere determinato anche attraverso una quota dei costi per il personale, con riferimento all'impiego di personale non inserito a tempo indeterminato come indicato a Bando?
Per cofinanziamento si intende l’apporto di risorse finanziarie a carico dei Soggetti proponenti (o anche di soggetti terzi) a copertura, unitamente al finanziamento concesso dal MISE, dell’intero costo del Programma di valorizzazione/progetto di PoC, la cui entità è indicata all’articolo 5 del Bando.
Le risorse che si possono apportare in cofinanziamento devono essere ricomprese tra le categorie di costi ammissibili di cui all’articolo 6 del Bando. In particolare, i costi ammissibili sono i seguenti:
- spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale di supporto, purché impegnati nelle attività riconducibili al progetto e non inseriti a tempo indeterminato nell’organico);
- materiali, attrezzature e licenze software (se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per lo svolgimento delle attività progettuali, è considerata ammissibili unicamente la quota parte corrispondente alla durata del progetto; nel caso di attrezzature già presenti presso il soggetto proponente, è considerata ammissibile la relativa quota di utilizzo);
- servizi di consulenza specialistica tecnologica (tali costi non potranno essere superiori al 50% del totale dei costi ammissibili).
26. Ai fini della ammissibilità di un POC relativo a un brevetto è necessario che l’Ateneo detenga la piena titolarità del brevetto oppure può detenerne solo una quota? E se possibile detenerne solo una quota, qual è la percentuale minima di titolarità del brevetto per poterlo inserire all’interno del Programma di valorizzazione?
La titolarità del brevetto/domanda di brevetto oggetto del progetto di PoC può essere congiunta con altri soggetti a condizione che anche questi ultimi posseggano il requisito di Organismo di Ricerca ai sensi del Regolamento UE n.651/2014.
In nessun caso possono essere finanziati progetti di PoC aventi ad oggetto brevetti/domande di brevetto detenuti (a titolo di proprietà o a titolo di concessione in licenza) da altri soggetti privi di tale requisito, quali le aziende.
27. Nell’articolo 4 - Soggetti proponenti è indicata la seguente dicitura “....... che detengono almeno un brevetto e/o abbiano presentato domanda di almeno un brevetto”. Cosa si intende per detenere? Un contratto di licenza d'uso è comprendibile nel termine “detenere”?
Ai sensi dell’articolo 2 del Bando, “La Direzione generale invita i soggetti di cui all’art. 4 del presente bando, che detengano almeno un brevetto concesso da non prima del 1 gennaio 2018 e/o abbiano presentato domanda di almeno un brevetto, a presentare programmi di valorizzazione di brevetti di loro proprietà, attraverso progetti PoC, ai fini di innalzarne il livello di maturità tecnologica secondo la scala di TRL”.
Con il termine “detenere” di cui al successivo articolo 4 del Bando, pertanto, si intende il possesso a titolo di proprietà. Ne consegue che la detenzione a titolo di licenza non rientra tra le fattispecie previste dal Bando.
28. Nell'Art. 5 - Misura del finanziamento cosa si intende per “Direzione Generale del programma di valorizzazione” e per “ciascun progetto PoC”? Per esempio, l'Università può attuare un Programma di valorizzazione di un brevetto e contemporaneamente richiedere il progetto di POC o deve decidere se fare uno o l'altro?
Per Programma di valorizzazione si intende una proposta di piano di azioni/interventi finalizzato alla valorizzazione di uno o più brevetti attraverso progetti di PoC.
Per Progetto di PoC si intende un percorso di valorizzazione di un singolo brevetto tramite l’innalzamento del suo livello di maturità tecnologica.
Il Bando Proof of concept (PoC) è suddiviso in due macro fasi di attività.
La prima fase, quella relativa alla presentazione di un Programma di valorizzazione da parte dei soggetti ammissibili (articolo 4 del Bando) prevede che sia presentato un programma che contenga una proposta di piano di azioni/interventi finalizzato alla valorizzazione di uno o più brevetti e/o domande di brevetto attraverso progetti di PoC (articolo 3 del Bando) detenuti dai predetti soggetti. Tale fase si concluderà con una comunicazione di ammissione/non ammissione al finanziamento sulla base della valutazione formale e sostanziale dei programmi presentati (articoli 8 e 9 del Bando).
In questa prima fase, pertanto, deve essere fornita una descrizione del proprio portafoglio brevetti e una indicazione previsionale del numero dei brevetti e dei relativi progetti di PoC che saranno oggetto di finanziamento (articolo 3 del Bando).
La seconda fase coinvolge solo i soggetti che hanno presentato un programma ammesso al finanziamento. Tali soggetti dovranno procedere con la selezione puntuale dei brevetti e/o domande di brevetto oggetto di progetti di PoC (articoli 3 e 9 del Bando); il progetto di PoC è un percorso di valorizzazione di un singolo brevetto o domanda di brevetto tramite l’innalzamento del suo livello di maturità tecnologica. Tale fase comprende anche la successiva attuazione delle attività previste dai singoli progetti di PoC e potrà avere una durata massima di 18 mesi (articolo 3 del Bando).
29. Per quanto riguarda il personale di cui all’articolo 6, lettera a) impiegato nel Programma di valorizzazione (ricercatori, tecnici e altro personale di supporto) a patto che non siano inseriti a tempo indeterminato nell’organico del Soggetto beneficiario, è ammissibile considerare personale come dottorandi assegnisti o borsisti che non siano di nuova acquisizione?
Ai sensi dell’articolo 6 del Bando, i costi ammissibili sono i seguenti:
- spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale di supporto, purché impegnati nelle attività riconducibili al progetto e non inseriti a tempo indeterminato nell’organico);
- materiali, attrezzature e licenze software (se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per lo svolgimento delle attività progettuali, è considerata ammissibili unicamente la quota parte corrispondente alla durata del progetto; nel caso di attrezzature già presenti presso il soggetto proponente, è considerata ammissibile la relativa quota di utilizzo);
- servizi di consulenza specialistica tecnologica (tali costi non potranno essere superiori al 50% del totale dei costi ammissibili).
Stante quanto sopra, nella categoria di cui alla lettera a) rientrano i costi relativi ai ricercatori, ai tecnici e ad altro personale di supporto, purché impegnati nelle attività riconducibili al progetto e non inseriti a tempo indeterminato nell’organico, a prescindere dalla data di inserimento.
30. Per quanto riguarda la strumentazione impiegata è possibile valorizzare strumenti di non nuova acquisizione e che siano ancora nel periodo di ammortamento?
Ai sensi dell’articolo 6, lettera b) del Bando, sono ammissibili i costi relativi materiali, attrezzature e licenze software.
Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per lo svolgimento delle attività progettuali, è considerata ammissibili unicamente la quota parte corrispondente alla durata del progetto; nel caso di attrezzature già presenti presso il soggetto proponente, è considerata ammissibile la relativa quota di utili. Nel caso di specie, sono ammissibili i costi di cui alla predetta lettera b) che siano ancora nel periodo di ammortamento nel limite della quota parte corrispondente alla durata del progetto.
31. Sono ammissibili quei brevetti che non hanno ancora ricevuto il rapporto di ricerca perché presentati da meno di un anno? possono essere ammessi ad esempio sotto condizione?
Ai sensi dell’articolo 2 del Bando, sono ammissibili i soggetti che detengono almeno un brevetto concesso da non prima del 1 gennaio 2018 e/o abbiano presentato domanda di almeno un brevetto depositata dal 1 gennaio 2017.
I predetti requisiti sono tassativi e devono sussistere in capo al titolo di proprietà industriale. Pertanto, potrà essere oggetto di progetto di PoC:
- un brevetto concesso da non prima del 1 gennaio 2018;
- una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata dal 1 gennaio 2017 con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”;
- una domanda di brevetto europeo o una domanda internazionale di brevetto depositata dal 1 gennaio 2017, con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”, che rivendichi la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto.
Stante quanto sopra, non sono ammissibili i brevetti/domande di brevetto che non posseggano i requisiti sopra riportati.
32. È corretto dire che nell'articolo 2 sono escluse le domande di brevetto per le quali si sia deciso di presentare subito un PCT e che quindi non rivendichino l'anteriorità di una domanda di brevetto italiana?
Ai sensi dell’articolo 2 del Bando, sono ammissibili i soggetti che detengono almeno un brevetto concesso da non prima del 1 gennaio 2018 e/o abbiano presentato domanda di almeno un brevetto depositata dal 1 gennaio 2017.
I predetti requisiti sono tassativi e devono sussistere in capo al titolo di proprietà industriale. Pertanto, potrà essere oggetto di progetto di PoC:
- un brevetto concesso da non prima del 1 gennaio 2018;
- una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata dal 1 gennaio 2017 con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”;
- una domanda di brevetto europeo o una domanda internazionale di brevetto depositata dal 1 gennaio 2017, con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”, che rivendichi la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto.
Stante quanto sopra, non sono ammissibili i brevetti/domande di brevetto che non posseggano i requisiti sopra riportati.
33. I soggetti che si impegnano nel cofinanziamento oltre all'Ateneo possono essere dei privati? devono presentare degli impegni?
I soggetti che possono presentare Programmi di valorizzazione e che, pertanto, potranno essere ritenuti ammissibili al finanziamento e attuatori delle attività del programma e dei relativi Progetti di PoC sono esclusivamente quelli di cui all’articolo 4 del Bando.
Può essere ammesso il coinvolgimento di soggetti appartenenti al mondo imprenditoriale solo ai fini del cofinanziamento del Programma di valorizzazione/Progetti di PoC, intendendosi per cofinanziamento l’apporto di risorse finanziarie a carico dei Soggetti proponenti (o anche di soggetti terzi) a copertura, unitamente al finanziamento concesso dal MISE, dell’intero costo del Programma di valorizzazione/progetto di PoC, la cui entità è indicata all’articolo 5 del Bando.
Ai fini del coinvolgimento di soggetti privati, entro i limiti sopra specificati, in fase di presentazione del Programma di valorizzazione è sufficiente produrre un atto formale (es. lettera di intenti, etc.) che sia atto a comprovare tale coinvolgimento.
Si specifica inoltre che il Soggetto proponente/beneficiario, in sede di sottoscrizione del provvedimento di concessione del finanziamento, si assumerà l’obbligo di non cedere la titolarità del brevetto/domanda di brevetto o di non stipulare contratti di licenza per tutta la durata del relativo progetto di PoC.
È possibile, tuttavia, stipulare contratti di opzione di cessione o di licenza (a condizione che il diritto di detenzione/sfruttamento si trasferisca successivamente alla conclusione delle attività previste dal progetto di PoC), al fine di incentivare il coinvolgimento di soggetti appartenenti al mondo imprenditoriale attraverso il cofinanziamento del progetto di PoC stesso.
Si precisa infine che, ai sensi dell’articolo 3 del Bando, i progetti di PoC dovranno avere una durata massima non superiore a 18 mesi a decorrere dalla sottoscrizione dell’atto di concessione del finanziamento; ne deriva che, qualora il brevetto/domanda di brevetto oggetto del progetto di PoC mediante l’attuazione delle attività di PoC, abbia raggiunto livelli di maturità tecnologica tali da consentirne la commercializzazione prima dello scadere del termine previsto di conclusione delle attività di progetto, il progetto medesimo potrà concludersi anticipatamente.
Successivamente sarà il Soggetto gestore, per il tramite della Commissione di valutazione a verificare che siano stati raggiunti gli obiettivi e i risultati previsti.
34. Un brevetto IT concesso nel 2018 e con priorità 2015 sarebbe un brevetto ammissibile, in virtù del criterio di cui all’articolo 2, lettera a). È corretto?
Ai sensi dell’articolo 2 del Bando, sono ammissibili i soggetti che detengono almeno un brevetto concesso da non prima del 1 gennaio 2018 e/o abbiano presentato domanda di almeno un brevetto depositata dal 1 gennaio 2017.
Le caratteristiche del brevetto/domanda di brevetto, specificate al richiamato articolo 2, non devono coesistere in capo al medesimo titolo di proprietà industriale.
In particolare, potrà essere oggetto di progetto di PoC:
- un brevetto concesso da non prima del 1 gennaio 2018;
ovvero
- una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata dal 1 gennaio 2017 con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”;
ovvero
- una domanda di brevetto europeo o una domanda internazionale di brevetto depositata dal 1 gennaio 2017, con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”, che rivendichi la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto.
Un brevetto IT concesso nel 2018 e con priorità 2015 è un brevetto ammissibile ai sensi dell’articolo 2, lettera a).
35. Una domanda di brevetto IT depositata nel 2016 a cui è seguita una domanda internazionale depositata nel 2017 che non ha dato origine a fasi nazionali e/o regionali allo scadere dei 30 mesi, è ammissibile?
Ai sensi dell’articolo 2 del Bando, una domanda di brevetto IT depositata nel 2016 a cui è seguita una domanda internazionale depositata nel 2017 che non ha dato origine a fasi nazionali e/o regionali allo scadere dei 30 mesi, è ammissibile a condizione che la domanda internazionale di brevetto sia stata depositata dal 1 gennaio 2017, che sia stato rilasciato il rapporto di ricerca con esito “non negativo” e che rivendichi la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto.