- In fase di richiesta di iscrizione all’elenco, le società fornitrici devono dimostrare il possesso da parte dei manager attraverso cui realizzeranno le attività oggetto dell’agevolazione dei requisiti di esperienza di cui all’articolo 7, comma 2 del DM 18/08/2020?
Ai fini dell’iscrizione all’elenco i requisiti di cui all’articolo 7 commi 6 e 7 del DM 18/08/2020 devono sussistere in capo alle società fornitrici.
- Sono previste limitazioni alla forma contrattuale adottata tra le società fornitrici e i manager da loro messi a disposizione per la realizzazione delle attività oggetto dell’agevolazione?
Nel caso di società fornitrici gli unici vincoli riguardano i contratti di consulenza oggetto dell’agevolazione, che devono essere sottoscritti dalla società iscritta all’elenco, e i titoli di spesa che devono essere fatture elettroniche emesse dalla medesima società.
- È previsto un limite al numero di contratti di servizio oggetto d’agevolazione che un soggetto fornitore accreditato all’elenco può stipulare?
Non è prevista alcuna limitazione.
- Ai fini dell’iscrizione all’elenco dei fornitori, è possibile far valere la pregressa iscrizione ad elenchi con analoghe finalità?
No, al fine dell’iscrizione all’elenco è necessario presentare istanza ai sensi del DM 18/08/2020.
- Ai fini dell’ammissibilità, quando possono essere stipulati i contratti di servizio?
Sono ammissibili le spese relative a contratti stipulati successivamente alla data di presentazione della domanda di accesso all’agevolazione.
- Quali requisiti sono previsti per i titoli di spesa al fine dell’ammissibilità delle spese?
Sono ammesse solo fatture elettroniche emesse da soggetti inseriti nell’elenco del Ministero. L’ammissibilità delle spese è disciplinata all’articolo 5 del DM 18/08/2020.
- Quali requisiti sono previsti per i titoli di pagamento al fine dell’ammissibilità?
I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati attraverso un conto corrente intestato al soggetto beneficiario ed esclusivamente per mezzo di bonifici bancari ovvero SEPA Credit Transfer con indicazione della causale: “Voucher Internazionalizzazione – Decreto MAECI 18/08/2020”.
- A quali dati finanziari occorre fare riferimento ai fini dei limiti dimensionali delle micro e piccole imprese (mPI)?
Occorre fare riferimento ai dati relativi all'ultimo esercizio contabile chiuso - fatturato annuo e totale di bilancio approvato prima della data di presentazione della domanda di agevolazione (Regolamento UE 651/2014).
- Possono accedere alle agevolazioni imprese non iscritte agli enti previdenziali (INPS, INAIL)?
No, non possono accedere alle agevolazioni. Possono richiedere il contributo solo le imprese iscritte a INPS o a INAIL e in possesso di regolare DURC alla data di presentazione della domanda.
- Come sarà verificato il raggiungimento dei risultati sui volumi di vendita all’estero per il riconoscimento del contributo aggiuntivo?
Il raggiungimento degli obiettivi deve risultare dalle Dichiarazioni IVA trasmesse alla Agenzia delle Entrate e relative agli anni 2021-2022 (articolo 6, comma 5 del D.M. 18/08/2020).
- È possibile rinunciare al contributo aggiuntivo anche in un secondo momento?
Si, è possibile ma l’eventuale rinuncia non modifica il periodo utile alla rendicontazione (dal 2/5/2023 al 30/6/2023).
- Se l’impresa non riesce a raggiungere gli obiettivi previsti per ottenere il contributo aggiuntivo, può incorrere in sanzioni?
In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi l’impresa può richiedere l’erogazione del solo voucher di 20.000 euro senza incorrere in sanzioni.
- Un TEM, per iscriversi all’elenco, può certificare fra le consulenze manageriali con esito positivo anche delle prestazioni consulenziali realizzate dal TEM stesso per conto di altri?
Sì, l’esito positivo delle consulenze manageriali, svolte dal TEM anche per conto di altri soggetti, è attestato tramite DSAN firmate dalle imprese clienti, anche estere.
- Di che importo deve essere la marca da bollo? È necessario allegarla alla domanda?
Occorre inserire il numero di una marca da bollo di 16 euro in fase di compilazione della domanda.
- Occorre necessariamente utilizzare lo SPID per accedere alla piattaforma? Quale livello di sicurezza di SPID è richiesto?
L’autenticazione alla piattaforma è possibile solo tramite SPID del rappresentante legale dell’impresa (o della rete di imprese) richiedente, sia per la registrazione sia per la compilazione della domanda di accesso all'agevolazione. È sufficiente lo SPID di livello 1.
- Nel caso di rete, tutte le aziende della rete devono possedere i requisiti di ammissibilità previsti dall’art. 4, comma 6, del D.M. 18/08/2020?
No. È sufficiente che almeno due imprese aderenti alla rete abbiano i requisiti previsti.
- Le società di TEM con sede legale in un Paese UE diverso dall’Italia possono richiedere l’iscrizione all’elenco delle società fornitrici?
Sì, con le seguenti modalità:
- le società con sede legale in UE che non dispongono di una sede operativa registrata presso il registro delle imprese possono richiedere l’iscrizione esclusivamente tramite PEC all’indirizzo vouchertem2020@postacert.invitalia.it utilizzando il modello di domanda di cui all’allegato n. 1c
- le società con sede legale in UE che hanno una sede stabile nel territorio italiano iscritta al registro italiano delle imprese devono presentare la richiesta di iscrizione su https://padigitale.invitalia.it
- Quale rapporto contrattuale deve intercorrere tra la società fornitrice iscritta all’elenco e i manager che realizzano le attività progettuali oggetto dell’agevolazione?
Non è prevista alcuna limitazione. I rapporti contrattuali rientrano nell’autonomia delle società di TEM.
- Quando può essere presentata la richiesta di erogazione?
La richiesta di erogazione può essere trasmessa solo a completamento del progetto:- tra il 1 giugno 2022 e il 15 dicembre 2022 nel caso in cui non sia stato concesso il contributo aggiuntivo
- tra il 2 maggio 2023 e il 30 giugno 2023 nel caso sia stato concesso il contributo aggiuntivo
- Il contributo è concesso in regime de minimis?
Sì, il contributo per l’acquisizione di servizi consulenziali per l’internazionalizzazione è concesso in regime “de minimis”. Il Ministero verifica il rispetto dei massimali previsti dal regolamento de minimis tramite consultazione dei dati contenuti sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato.
- L’impresa richiedente deve indicare nella domanda di agevolazione iI Tem o le Società Tem scelti?
Il TEM deve essere indicato solo nella richiesta di erogazione. Alla richiesta di erogazione l’impresa dovrà allegare il contratto di consulenza manageriale sottoscritto dal fornitore e individuato tra i TEM presenti nell’elenco. L'accesso all’elenco è riservato alle sole imprese beneficiarie del voucher.
- Nella domanda di iscrizione all'elenco le Società TEM devono indicare i manager attraverso cui intendono operare?
la consulenza si intende prestata all’impresa beneficiaria dalla società di TEM che ha sottoscritto il contratto.
- Il contratto di consulenza manageriale deve riguardare tutte le finalità elencate dall'articolo 2, comma 1 del DM 18/08/2020?
No, il contratto di consulenza manageriale non deve riguardare tutte le finalità elencate dall'articolo 2, comma 1 del DM 18/08/2020 ma almeno una di esse.
- Quali certificazioni deve avere il TEM?
È considerata valida qualsiasi tipologia di certificazione relativa all'utilizzo di strumenti digitali di marketing purché rilasciata da Hubspot Academy (livello intermedio o avanzato), Facebook Blueprint, Google Skillshop. Microsoft Advertising. l TEM devono essere in possesso di almeno due certificazioni anche rilasciate dal medesimo soggetto.
- Quanti progetti oggetto di voucher possono essere realizzati dal TEM?
La normativa non prevede un limite al numero di progetti che possono essere realizzati dal TEM o da una società TEM iscritta all'elenco.
- Un TEM può certificare fra le consulenze manageriali con esito positivo anche più prestazioni consulenziali realizzate per la stessa azienda cliente?
Sì, un TEM può inserire anche più progetti realizzati per la stessa azienda cliente.
- Ai fini della richiesta di iscrizione all’elenco dei TEM e delle Società di TEM come devono essere sottoscritte e firmate le dichiarazioni di referenze?
Le referenze vanno sottoscritte con firma digitale a cura del rappresentante legale dell’impresa cliente. Nel caso in cui l’impresa cliente non disponga di firma digitale, la DSAN integrata con il documento di identità del firmatario è sottoscritta con firma autografa a cura del rappresentante legale dell’impresa cliente. Prima del caricamento in piattaforma il file va sottoscritto con firma digitale a cura dall’utente compilatore per assicurare l’integrità e l’immodificabilità del documento.