Fondo transizione industriale

L'incentivo per le imprese che investono nella tutela ambientale

Gli investimenti devono essere orientati alla tutela ambientale
 

Cosa finanzia

Il Fondo finanzia progetti che hanno almeno uno dei seguenti obiettivi:

  • maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa - nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dagli articoli 38 e 38 bis del GBER - o un cambiamento fondamentale del processo produttivo oggetto di intervento finalizzato a conseguire un risparmio energetico nell’esecuzione dell’attività d’impresa, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dagli articoli 14 e 17 del Regolamento GBER. È prevista anche l’ammissibilità di spese accessorie, nel limite del 40%, connesse all’installazione di impianti da autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, idrogeno e impianti di cogenerazione ad alto rendimento, ai sensi dell’articolo 41 del Regolamento GBER
  • uso efficiente delle risorse - attraverso una riduzione dell’utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall’articolo 47 del GBER - o un cambiamento fondamentale del processo produttivo oggetto di intervento, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dagli articoli 14 e 17 del Regolamento GBER

Gli investimenti devono perseguire, in via esclusiva, un miglioramento in termini di tutela ambientale dei processi aziendali. 

Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatti salvi gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, se non superiori al 20% rispetto alla situazione precedente l’intervento. Per gli aiuti concessi a valere sul Quadro temporaneo, gli aumenti devono essere di dimensione non superiore al 2%.

I programmi di investimento devono:

  • essere avviati dopo la presentazione della domanda di accesso al Fondo
  • prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni e 20 milioni di euro
  • essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con un’eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi). Entro questo termine dovrà avvenire anche l’entrata in funzione e la piena operatività degli investimenti oggetto delle agevolazioni
  • rispettare il divieto di doppio finanziamento ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241 e successive modificazioni e integrazioni
  • non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (DNSH) e risultare inoltre conformi alla normativa ambientale nazionale ed europea applicabile, nonché a quanto prescritto dalla circolare MEF-RGS del 14 maggio 2024, n. 22 e alle relative schede tecniche applicabili

 

Per il rispetto del DNSH non sono in ogni caso ammissibili:

  • attività e attivi connessi ai combustibili fossili, compreso l’uso a valle, a eccezione di alcune tipologie specifiche indicate nel decreto direttoriale
  • attività e attivi nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’Ue (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, a eccezione di attività e attivi per i quali l’uso di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile per una transizione tempestiva verso il funzionamento senza combustibili fossili
  • attività e attivi connessi alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico, fatta eccezione per alcune specifiche azioni previste dal decreto direttoriale

 

Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento di cui all’articolo 7 del Decreto del 21 ottobre 2022 relative all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardano:

  • suolo aziendale e relative sistemazioni (entro il 10% dell’investimento totale ammissibile)
  • opere murarie e assimilate (nel limite del 40% dell’investimento totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali)
  • impianti e attrezzature varie di nuova fabbricazione
  • programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate

Se l’impresa ha richiesto l’applicazione delle disposizioni di cui al Quadro Temporaneo sono considerati costi agevolabili i costi totali delle attrezzature, dei macchinari o degli impianti necessari per realizzare i programmi finalizzati a conseguire l’efficientamento energetico.

La misura ammette, inoltre, le spese per la formazione del personale. Nello specifico, sono ammesse:

  • spese relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione
  • costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione connessi al progetto di formazione (viaggi, alloggio, materiali, forniture, ammortamento di attrezzature e strumenti utilizzati per la formazione, ecc.)
  • costi dei servizi di consulenza connessi alla formazione