Possono presentare la domanda di finanziamento i comuni nei cui territori si trovano siti riconosciuti patrimonio mondiale dell’umanità dall’UNESCO e i comuni appartenenti alla rete delle città creative della stessa organizzazione.
È necessario, inoltre, che i comuni siano classificati in base alla “vocazione turistica” attraverso i seguenti codici letterali e le definizioni stabilite dall’ISTAT (riportate sul portale dell’Ente):
- A: Grandi città vocate al turismo multidimensionale;
- B: comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica;
- G: comuni a vocazione marittima e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica;
- H: comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica;
- L1: comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica e altre vocazioni.
Infine, devono aver subìto una riduzione delle presenze turistiche nell’anno 2020, rispetto al 2019, certificata dalle statistiche ISTAT sugli arrivi e le presenze turistiche nei comuni italiani.
I comuni che fanno parte dello stesso sito UNESCO possono chiedere i finanziamenti esclusivamente in forma aggregata presentando un progetto di valorizzazione unitario che abbia un comune capofila delegato alla presentazione della domanda.
Se un comune ha esclusivamente il requisito di classificazione ISTAT, può aderire alle aggregazioni relative al suo sito UNESCO di riferimento, purché gli altri rispettino anche il requisito di riduzione delle presenze turistiche.