Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, che possono coprire fino al 75% delle spese ammissibili: più precisamente, il contributo in conto impianti può arrivare al 35% delle spese ammissibili e il finanziamento agevolato può coprire fino al 40% delle medesime spese.
Le agevolazioni sono concesse nel rispetto degli articoli 13 e 14 del Regolamento GBER. Unica eccezione è prevista per le spese relative ai servizi di consulenza, per le quali si applica l’articolo 18 del Regolamento GBER.
Il finanziamento agevolato deve essere restituito dall’impresa beneficiaria senza interessi a partire dalla data di erogazione dell’ultima quota a saldo delle agevolazioni, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali con scadenza prevista al 31 maggio e 30 novembre di ogni anno, per una durata massima di sette anni.
Il finanziamento agevolato non accoglie particolari forme di garanzia, a eccezione dei crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate, che sono assistiti da privilegio, ai sensi dell’articolo 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Le imprese devono garantire la copertura finanziaria del programma di investimento ammesso attraverso risorse finanziarie proprie o mediante finanziamento esterno in una forma priva di finanziamento pubblico, in misura pari ad almeno il 25% delle spese ammissibili complessive.
Le agevolazioni concesse non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche, a eccezione di quelle ottenute sotto forma di benefici fiscali e di garanzia e, comunque, entro i limiti delle intensità massime previste in materia di aiuti di Stato.