Gli incentivi finanziano programmi per la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0 (Allegato n. 1 del decreto ministeriale 15 maggio 2023).
Hanno priorità quelli in grado di offrire un particolare contributo agli obiettivi di sostenibilità, per i quali sono previsti specifici criteri di valutazione, che consentono all'impresa proponente di conseguire un punteggio aggiuntivo nell'ambito della procedura di accesso.
A tal fine sono valorizzati, sulla base di indicatori di sostenibilità dedicati, i programmi che puntano a sostenere i processi di produzione rispettosi dell'ambiente e l'utilizzo efficiente delle risorse e i programmi volti alla promozione dell'efficienza energetica delle imprese.
In particolare:
- i programmi che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici (individuati dall'articolo 9 del regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020)
- i programmi che prevedono l'applicazione di soluzioni idonee a favorire la transizione dell'impresa verso l'economia circolare (comprese tra quelle di cui all'Allegato n. 2 del decreto ministeriale 15 maggio 2023),
- i programmi volti alla promozione dell’efficienza energetica delle imprese, con il conseguimento (attraverso le misure indicate nell'Allegato n. 3 del decreto ministeriale 15 maggio 2023) di un risparmio energetico, all’interno dell’unità produttiva interessata dall’intervento che non sia inferiore al 5% rispetto ai consumi dell’anno precedente alla data di presentazione della domanda - non sia inferiore al 5% rispetto ai consumi dell'anno precedente
Analoghe premialità sono altresì riconosciute alle PMI che abbiano aderito ad un sistema di gestione ambientale o di efficienza energetica o che siano in possesso di una certificazione ambientale di prodotto.
I programmi di investimento devono, in ogni caso, essere finalizzati allo svolgimento delle seguenti attività economiche:
- attività manifatturiere (sez. C classificazione delle attività economiche Ateco 2007), ad eccezione dei divieti e limitazioni inerenti al settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, secondo quanto previsto dall'art.13 del Regolamento GBER. Sono esclusi anche i programmi di investimento che, arrecando un danno significativo agli obiettivi ambientali definiti a livello europeo, non garantiscono il rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm)
- servizi alle imprese (cfr. Allegato n. 4 del decreto ministeriale 15 maggio 2023).
Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
- macchinari, impianti e attrezzature
- opere murarie strettamente funzionali alla realizzazione degli investimenti in nuove tecnologie, nei limiti del 40% delle spese ammissibili
- programmi informatici e licenze correlati all'utilizzo dei beni materiali riferibili a macchinari, impianti e attrezzature
- acquisizione di certificazioni di sistemi di gestione ambientali o di efficienza energetica EMAS, UNI EN ISO 14001, UNI CEI EN ISO 50001 e di certificazioni ambientali di prodotto, relative alla linea di produzione oggetto del programma di investimento, che rientrano nella categoria delle etichette ambientali di tipo I - regolamentate dalla norma ISO 14024 (ad es. Ecolabel) - o delle etichette di tipo III - regolamentate dalla norma ISO 14025 (EPD).
La misura ammette, inoltre, le spese per i servizi di consulenza (ai sensi e nei limiti dell'articolo 18 del Regolamento GBER).
Nello specifico, sono ammesse:
- le spese per servizi di consulenza specialistica sulle tecnologie abilitanti (di cui all'Allegato n. 1 del DM 15 maggio 2023) nei limiti del 5% sul totale dell’importo delle spese ammissibili relative ai beni di cui al comma 1, lettere a) e c) del predetto decreto e quelle dirette alla definizione della diagnosi energetica (di cui decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102) nei limiti del 3 per cento dell’importo complessivo delle spese ammissibili per i soli programmi volti alla promozione dell’efficienza energetica delle imprese di cui all’articolo 6, comma 2 lettera b) del DM 15 maggio 2023 e a condizione che l’effettuazione della diagnosi non costituisca un adempimento obbligatorio per l’impresa
Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i programmi di investimento devono:
- prevedere l'utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Transizione 4.0. con l'ammontare delle relative spese che deve risultare preponderante rispetto al totale dei costi ammissibili del programma
- essere diretti all'ampliamento della capacità produttiva, alla diversificazione della produzione funzionale, a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un'unità produttiva esistente oppure alla realizzazione di una nuova unità produttiva
- essere realizzati presso un'unità produttiva localizzata nei territori delle Regioni meno sviluppate del Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna)
- prevedere spese ammissibili non inferiori complessivamente a 750 mila euro e non superiori a 5 milioni di euro e, comunque, al 70% del fatturato dell'ultimo bilancio approvato e depositato, oppure, nel caso di imprese individuali e società di persone, dell'ultima dichiarazione dei redditi
- essere avviati successivamente alla presentazione della domanda
- prevedere un termine di ultimazione non successivo a 18 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni.