Possono presentare domanda per la realizzazione di programmi di valorizzazione dei brevetti:
- Università statali
- Università non statali dotate di Ufficio di trasferimento tecnologico o di analoga struttura specificatamente dedicata al trasferimento tecnologico
- Istituti Universitari ad ordinamento speciale
- Enti Pubblici di Ricerca (di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo del 25 novembre 2016, n. 218)
- Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e privati.
I soggetti saranno ritenuti ammissibili solo se in possesso del requisito di Organismo di Ricerca (OdR) ai sensi del Regolamento UE n.651/2014.
Nel caso in cui i soggetti svolgano anche attività economiche:
- queste ultime devono assorbire esattamente gli stessi fattori di produzione (quali materiali, attrezzature, manodopera e capitale fisso) delle attività non economiche
- la capacità destinata ogni anno a tali attività non deve superare il 20% della pertinente capacità annua complessiva del soggetto (come previsto dalla Comunicazione Commissione Europea 2014/C 198/01, par. 2, p. 20).