Smart Money - Fase 2

FAQ Capo III

1) Chi può accedere al Capo III?

Possono accedere solamente le startup innovative ammesse al Capo II che hanno ricevuto il saldo del piano di attività.

 

2) L’accesso al Capo III è automatico dopo aver rendicontato il saldo del capo II?

No. Per accedere alle agevolazioni del Capo III, le startup devono presentare domanda on line attraverso l’area riservata sul sito di invitalia, nella sezione dedicata alla misura Smart Money- fase 2, link diretto: https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/smart-money---fase-2

Nella pagina Presenta la domanda è disponibile la modulistica per predisporre la domanda di finanziamento e il manuale utente per l’accesso alla piattaforma.

 

3) Tutte le start up ammesse alle agevolazioni troveranno nell’area riservata la sezione per accedere al Capo III?

No, la sezione è disponibile solo per le startup che hanno ricevuto l’erogazione del saldo del Capo II.

 

4) Le startup innovative che hanno completato il Capo II possono presentare domanda per il Capo III?

No. Possono presentare la domanda solo le startup innovative che hanno ricevuto o sono in prossimità di ricevere un investimento nel capitale di rischio da parte di uno o più attori dell’ecosistema dell’innovazione, così come definiti all’art. 8 del D.M. e art. 3 dell’Avviso Pubblico.

 

5) Gli attori dell’ecosistema dell’innovazione che intendono investire nel capitale di rischio della startup sono gli stessi coinvolti nel piano di sviluppo del Capo II?

Si. Agli attori abilitati nel capo II si aggiungono anche gli investitori qualificati* e i business angel.

*gli investitori qualificati sono individuati dall’articolo 100 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni

 

6) Quali caratteristiche deve avere il business angel che intende investire nel capitale di rischio della startup innovativa?

Il business angel deve essere dotato di competenze strategiche, gestionali e know-how maturati per un periodo non inferiore a due anni in imprese private. In sede di presentazione della domanda, in presenza di un business angel quale investitore nel capitale di rischio della startup, è obbligatorio presentare anche il curriculum per verificare il profilo richiesto dalla normativa.

 

7) È previsto un numero massimo di attori dell’ecosistema che possono partecipare al capitale di rischio della startup?

Si. La startup può presentare in domanda un numero massimo di tre attori dell’ecosistema dell’innovazione che hanno investito o intendono investire nel capitale di rischio. Il contributo massimo concedibile è pari a 30.000 euro (trentamila/00) e l’investimento del singolo attore dell’ecosistema non può essere inferiore a 10.000 euro (diecimila/00).

 

8) L’investimento minimo può essere effettuato da due o più attori dell’ecosistema dell’innovazione?

No. la normativa prevede che l’investimento del singolo attore non possa essere inferiore a 10.000 euro (diecimila/00).

 

9) Come funziona l’agevolazione prevista dal Capo III?

L’agevolazione prevede un contributo pari al 100% del contributo richiesto, fino a un massimo di 30.000 euro (trentamila/00) ed è totalmente a fondo perduto.

 

10) Come deve avvenire l’investimento nel capitale di rischio?

In sede di presentazione di domanda, sono ammissibili unicamente le forme di investimento in equity o quasi equity. Ai fini della rendicontazione, invece, l’investimento dovrà essere solo in equity ed integralmente versato.

 

11) Se una startup ha ricevuto un investimento nel capitale di rischio per un importo superiore a 30.000 euro può presentare una seconda domanda?

No. La startup innovativa può presentare un’unica domanda di accesso alle agevolazioni al Capo III.

 

12) Per accedere al Capo III la startup deve aver già ricevuto l’interesse di un attore dell’ecosistema dell’innovazione ad investire nel capitale di rischio?

Si. In sede di presentazione domanda l’investimento nel capitale di rischio della start up deve essere:

- già deliberato ed interamente versato;

- o deliberato ma non ancora versato;

- o in presenza di una dichiarazione d’impegno di un attore dell’ecosistema ad investire nel capitale di rischio.

 

13) Sono previste delle tempistiche nel caso in cui l’investimento non sia stato già versato?

Sì. In sede di presentazione domanda se l’investimento nel capitale di rischio sia stato solo deliberato, l’integrale versamento dovrà avvenire entro 6 mesi dalla data di delibera di ammissione al Capo III. Se in sede di presentazione domanda, la startup ha solo una dichiarazione d’impegno da parte di un attore dell’ecosistema dell’innovazione, la deliberazione dell’investimento dovrà avvenire entro 3 mesi dalla data di delibera di ammissione al capo III e l’integrale versamento entro 6 mesi.

 

14) Quando è possibile presentare domanda per il Capo III?

La domanda si può presentare entro 6 mesi dall’erogazione del saldo del Capo II e comunque non oltre 24 mesi dalla data di delibera di ammissione al Capo II.

 

15) Quanti stati di avanzamento lavori (SAL) si possono presentare con il Capo III?

L’erogazione avviene in un’unica soluzione, non sono previsti anticipi o SAL intermedi.

 

16) Il saldo può essere rendicontato se il versamento dell’investimento nel capitale di rischio è parziale?

No. L’investimento deliberato deve essere integralmente versato.

 

17) Se in sede di presentazione domanda, l’investimento nel capitale di rischio è già integralmente versato quando avviene la rendicontazione?

La rendicontazione avviene a seguito della delibera di ammissione alle agevolazioni.